COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVA PASTORANO – GARA FUTSAL CASAGIOVE / N. PASTORANO DEL 18.9.04 – C5 C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 14 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVA PASTORANO – GARA FUTSAL CASAGIOVE / N. PASTORANO DEL 18.9.04 – C5 C1 La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Nova Pastorano, easaminati gli atti, rileva che lo stesso è fondato. Invero, il calciatore Giaquinto Silvio nell’anno 2003/04 era tesserato per la società Bateca Club e nell’ultima gara di campionato (16.5.2004), subiva la quarta ammonizione e, conseguenzialmente, il Giudice Sportivo lo sanzionava con una giornata di squalifica (Cfr. C.U. n. 81 del 20.5.04). Nel corso della corrente stagione calcistica lo stesso prendeva parte, tra le file della società Futsal Casagiove alla gara del 18.9.2004 contro la società Nova Pastorano. Da accertamenti esperiti risultava che Giaquinto Silvio n. 10.9.1975 era stato svincolato a decorrere dal 7.7.2004 senza che fosse intervenuto il nuovo tesseramento e che lo stesso non aveva scontato la giornata di squalifica comminatogli nell’anno 2003/2004. P.Q.M. DELIBERA che il reclamo va accolto ed alla società Futsal Casagiove va comminata la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 a norma dell’art. 12 punto 5 comma a); nulla per la tassa non versata.
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