COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 25 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, COSÌ COME INTEGRATO DALLA DELIBERA DELLA C.A.F. IN DATA 13 SETTEMBRE 2004, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. DELL’AVERSANA GENNARO (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, C.G.S.) per aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari; – SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 9, comma 3, C.G.S.), per aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari, dei quali è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta; – SOCIETÀ POL. SUCCIVO (art. 2, comma 4, C.G.S.), per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, sig. Gennaro Dell’Aversana.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 25 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, COSÌ COME INTEGRATO DALLA DELIBERA DELLA C.A.F. IN DATA 13 SETTEMBRE 2004, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG. DELL’AVERSANA GENNARO (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, C.G.S.) per aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari; - SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 9, comma 3, C.G.S.), per aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari, dei quali è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta; - SOCIETÀ POL. SUCCIVO (art. 2, comma 4, C.G.S.), per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, sig. Gennaro Dell’Aversana. premesso - sig. Aquilante Andrea (Gricignano Calcio): inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; - U.S. E. Zupo: penalizzazione di punti quattro, da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2004/2005; - U.S. Gricignano Calcio: penalizzazione di punti quattro, dei quali punti due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 e punti due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2004/2005. 1) che la Procura Federale, con atto del 5 luglio 2004, concernente la gara U.S. Gricignano Calcio – A.S. Giovani Recale del 14 marzo 2004, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2003/2004, ha deferito per violazione del Codice di Giustizia Sportiva: - sig. Dell’Aversana Gennaro (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, C.G.S.); - società U.S. Gricignano Calcio (art. 9, comma 3, C.G.S.); - società Pol. Succivo (art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, sig. Dell’Aversana Gennaro); 2) che la C.D., con precedente delibera in data 5.08.2004, pubblicata sul C.U. n. 13 del 7 agosto 2004, ha inflitto le seguenti sanzioni: - Dell’Aversana Gennaro: inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; - U.S. Gricignano Calcio: penalizzazione di punti quattro, di cui due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due punti, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione sportiva 2003/2004, da scontare nella stagione sportiva 2004/2005; - Pol. Succivo: un punto di penalizzazione, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione sportiva 2003/2004, da scontare nella stagione sportiva 2004/2005, oltre € 1000/00 (euro mille) di ammenda; 3) che tale delibera del 5.08.2004 è stata ritualmente appellata da tutti i soggetti sanzionati avanti la C.A.F., che, con delibera in data 13 settembre 2004, ha accolto gli appelli, con rinvio degli atti a questa C.D. per un nuovo esame di merito; 4) che la C.D., con atto di contestazione del 23 settembre 2004, ha comunicato l’avviso di convocazione (pubblicato sul C.U. n. 24 del 27 settembre 2004 del C.R. Campania) alle parti interessate per il giorno 8 ottobre 2004; 5) che tale atto di contestazione fa riferimento all’atto di deferimento della Procura Federale del 5 luglio 2004, nonché alla suindicata delibera C.A.F. in data 13 settembre 2004 e contesta: - al sig. DELL’AVERSANA GENNARO (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, del C.G.S.) di aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari; - alla società U.S. GRICIGNANO CALCIO (art. 9 comma 3, C.G.S.) di aver posto in essere comportamenti contrari alle norme regolamentari, dei quali è chiamata a rispondere a titolo di responsabilità presunta; - alla società POL. SUCCIVO (art. 2, comma 4, C.G.S.) la responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, sig. Gennaro Dell’Aversana; 6) che, all’udienza dell’8 ottobre 2004, preliminarmente è stata esaminata l’eccezione, prospettata dai difensori della società U.S. Gricignano Calcio e del sig. Dell’Aversana Gennaro, ai quali i loro assistiti avevano comunicato di aver ricevuto soltanto la mattina dello stesso 8 ottobre 2004 l’avviso di convocazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Questa C.D. ha accolto l’eccezione ed ha rinviato all’udienza del 22 ottobre 2004 per il prosieguo della trattazione, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Tutto ciò premesso e ritenuto, all’inizio dell’udienza, con la presenza del sostituto Procuratore Federale e delle parti deferite, comparse personalmente e con l’assistenza dei propri difensori, le difese hanno preliminarmente eccepito: 1) l’asserita nullità del procedimento, per la mancanza di un nuovo atto di deferimento della Procura Federale; 2) la violazione dell’articolo 27, n. 8, C.G.S., per la prosecuzione delle indagini oltre i termini della stagione sportiva 2003/2004, nella quale i fatti erano stati denunciati; 3) la nullità del procedimento, per mancata notifica dell’atto di deferimento della Procura Federale del 5 luglio 2004 al sig. Dell’Aversana Gennaro. La Commissione Disciplinare, con ordinanza in pari data, allegata al verbale di udienza e la cui integrale motivazione qui si abbia trascritta, ha rigettato le suddette eccezioni, osservando: -per la prima, che la delibera della C.A.F. del 13 settembre 2004 aveva disposto l’annullamento della precedente delibera della C.D., depositata in data 7 agosto 2004 e il rinvio degli atti a questa C.D. per un nuovo esame di merito. Non avendo la C.A.F. disposto il rinvio degli atti alla Procura Federale per un nuovo provvedimento di deferimento, doveva ritenersi proceduralmente legittimo e sufficiente l’atto di contestazione di questa C.D. in data 23 settembre 2004, trasmesso alle parti, che fa riferimento all’atto di deferimento della Procura Federale del 5 luglio 2004, nonché alla suindicata delibera C.A.F. in data 13 settembre 2004, la quale, peraltro, si era limitata a dare una diversa qualificazione giuridica agli stessi fatti già contestati, senza fatti nuovi, che avrebbero reso necessario un nuovo deferimento della Procura Federale; - per la seconda, che non era configurabile la dedotta violazione dell’articolo 27, comma 8, C.G.S., in quanto l’ultimo atto posto in essere dall’Ufficio Indagini, finalizzato all’accertamento dei fatti, era stato regolarmente e tempestivamente compiuto entro la stagione sportiva di riferimento; - per la terza, che l’assunto, a prescindere dalla sua tempestività, non trovava riscontro in fatto in base alla documentazione in atti, e che, comunque, lo stesso sig. Dell’Aversana Gennaro aveva impugnato la precedente decisione della Commissione Disciplinare, depositata in data 7 agosto 2004, che aveva avuto origine dall’atto di deferimento della Procura Federale del 5 luglio 2004 al sig. Dell’Aversana Gennaro. La Commissione Disciplinare ha disposto, pertanto, di procedere all’esame nel merito della vicenda in contestazione. La stessa ha avuto origine in data 14.03.2004 con la comunicazione, a mezzo telegramma, del Presidente della società A.S. Giovani Recale all’Ufficio Indagini, nonché al C.R. Campania, con cui si denunciava un tentativo di illecito sportivo ai danni della società Giovani Recale, che sarebbe stato posto in essere prima della gara Gricignano Calcio – A.S. Giovani Recale del 14.03.2004. Con la successiva denunzia si specificava che nei due giorni precedenti la partita (12 e 13.03.2004), il sig. Dell’Aversana Gennaro, Direttore Sportivo del Succivo, legato da vincoli di amicizia all’allenatore del G. Recale, Stellato Francesco, nonché fratello di un Dirigente del Gricignano, in quanto Direttore Sportivo del Gricignano stesso, aveva chiamato il calciatore Giuseppe Altobelli, promettendogli, in caso di risultato favorevole per il Gricignano, un premio in danaro. Ad un altro calciatore del G. Recale, Michele Nocera, era pervenuta una telefonata da parte del presidente della società Acerrana, sig. D’Inverno Giuseppe, suo ex dirigente, che gli comunicava che l’allenatore del G. Recale, unitamente ad altre persone, si stava attivando per falsare il risultato della suindicata gara Gricignano - G. Recale del 14.3.04. Questa la cronistoria dei fatti, secondo la prospettazione dell’accusa. In prosieguo di seduta, il difensore del sig. Dell’Aversana Gennaro ha chiesto l’ammissione di un teste. Questa C.D. non ha ritenuto di accogliere l’istanza di ammissione del teste, per la sua tardività, ai sensi dell’art. 37, comma 2, C.G.S.; in secondo luogo, in quanto trattavasi di testimonianza non necessaria (ex art. 34, comma 5, C.G.S.), tenuto conto che lo stesso teste era stato già sentito dall’Ufficio Indagini. D’altronde, i due capitoli di prova, così come articolati, non avrebbero potuto in alcun modo incidere sull’esito del giudizio, in quanto, con il primo, il sig. Anatriello confermava l’esistenza della telefonata e, con il secondo, considerate le indicazioni del presidente Gadola della società G. Recale, di cui si dirà in prosieguo (ovvero di evitare il crearsi di ulteriori tensioni all’interno della squadra), l’Altobelli non aveva fatto alcun riferimento ai soldi. Si è proceduto poi ad acquisire le dichiarazioni del sig. Dell’Aversana Gennaro, che ha ammesso di aver telefonato al sig. Altobelli, capitano della società G. Recale, al fine di evitare il ripetersi degli incidenti, che si erano verificati nella partita di andata tra le stesse squadre. A questo punto hanno preso la parola il rappresentante della Procura Federale ed i difensori delle varie parti. Il sostituto Procuratore Federale ha concluso con l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Gennaro Dell’Aversana, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti ai sensi dell’articolo 13, lettera f), C.G.S.; società Pol. Succivo: un punto di penalizzazione. I difensori, con articolate motivazioni, hanno chiesto il proscioglimento per i propri assistiti. In particolare l’avvocato della società Gricignano ha chiesto, in subordine, la riduzione delle sanzioni, in considerazione della diversa imputazione dei fatti, a titolo non di responsabilità oggettiva, ma presunta; ha chiesto, comunque, l’applicazione delle sanzioni per il campionato in corso. La Commissione Disciplinare, letti gli atti d’indagine nonché gli atti ufficiali e le memorie depositate dalle parti in causa, osserva che, da tutto quanto emerso nel corso dell’intera istruttoria, ovvero dagli accertamenti dell’Ufficio indagini, dalle dichiarazioni rese e dalle testimonianze raccolte, i fatti di causa sono sicuramente dimostrativi di un evidente illecito sportivo, per cui il deferimento contestato dalla Procura Federale, così come integrato dalla suindicata delibera C.A.F. in data 13 settembre 2004, secondo cui l’U.S. Gricignano risponde a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 9, comma 3, C.G.S., deve essere accolto, essendo emersi, nel corso delle indagini, elementi univoci di responsabilità a carico dei deferiti, ad esclusione dell’imputazione a carico della Pol. Succivo. Infatti, la denunzia del Presidente del G. Recale ha trovato ampio e pieno riscontro nelle dichiarazioni rese dai calciatori Giuseppe Altobelli e Michele Nocera, i quali hanno confermato, il primo di essere stato raggiunto da una telefonata fatta dal Dell’Aversana Gennaro, che gli aveva promesso un compenso per non impegnarsi nella gara contro il Gricignano, dicendo: “Vieni qua che vi faccio trovare i dolci e poi, come ti ho chiamato stasera, ti chiamo pure lunedì sera per un regalo” (dich. 16.04.2004); il secondo ha confermato che il presidente dell’Acerrana, società che disputava all’epoca il Campionato di Eccellenza, e quindi estranea ad eventuali interessi circa il risultato della gara, gli aveva riferito che nell’ambiente calcistico circolava voce, secondo la quale l’allenatore del G. Recale si stava adoperando per combinare il risultato della partita. Subito i due giocatori provvidero ad avvertire il loro Presidente Gadola di tali circostanze e del fatto che nell’ambiente circolava la voce in ordine alla non regolarità della gara. Per tali motivi il presidente Gadola immediatamente convocò l’Assemblea dei soci, che, messa a conoscenza dei suddetti fatti, deliberò contestualmente l’allontanamento “per gravi motivi” dell’allenatore Stellato, al quale solo il lunedì successivo alla gara fu comunicata la decisione dei soci, al fine di evitare il crearsi di ulteriori tensioni all’interno della squadra. Il lunedì, dopo l’esonero dello Stellato, i giocatore erano stati convocati unitariamente ed informati della vicenda ed in tale circostanza un altro giocatore, Graus Antonio, riferiva che anch’egli era stato avvicinato dal collega Anatriello Rocco, molto legato allo Stellato ed ex del Gricignano, il quale aveva riferito che avevano cercato di contattarlo chiedendogli il numero di cellulare del Graus. Anche il presidente dell’Acerrana, D’Inverno, confermava la telefonata fatta al suo ex giocatore Nocera, al quale aveva effettivamente riferito che si stava tentando di turbare il regolare andamento della gara con il G. Recale, sostenendo, però, di aver raccolto solo voci. Il Dell’Aversana Gennaro, ascoltato anche da questa C.D., non ha potuto negare la circostanza di aver telefonato al calciatore Altobelli, ma ha tentato di giustificarla con il fatto che la sua iniziativa mirava a tranquillizzare gli animi al fine di evitare il ripetersi degli incidenti, che si erano verificati nel girone di andata. Tale giustificazione postuma non appare credibile, in quanto non si comprende a che titolo il Dell’Aversana Gennaro avrebbe dovuto telefonare al calciatore Altobelli per garantire qualcosa, che di certo non rientrava nelle sue disponibilità. Né la telefonata ad un giocatore appare il mezzo più idoneo per conseguire siffatto obiettivo, di competenza dei soggetti istituzionalmente preposti all’ordine pubblico, che lo perseguono con mezzi e misure ben diversi dai dolci e dai regali, di cui parla l’Altobelli, e che sono elementi che ben poco si prestano ad equivoci di sorta. Appare chiaro che la denunzia del Gadola è veritiera in ogni sua parte e viene riscontrata da tutte le dichiarazioni dei giocatori ed in particolare del Nocera e dell’Altobelli, dichiarazioni che conservano integri i requisiti dell’univocità, della convergenza e della genuinità, non condizionate nelle accuse dirette ai deferiti, in quanto essi hanno tempestivamente denunziato il tentativo di illecito in corso. L’atteggiamento del deferito Dell’Aversana Gennaro è palesemente contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità, che devono essere tenuti da tutti coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali. Ad uguale conclusione si perviene nei confronti dell’U.S. Gricignano, che risponde a titolo di responsabilità presunta ai sensi dell’art. 9, comma 3, C.G.S., come correttamente disposto dalla suindicata delibera C.A.F. in data 13 settembre 2004, in quanto nessun tesserato della suddetta società è stato deferito per i fatti per cui è causa. Infatti il sig. Dell’Aversana Gennaro, all’epoca dei fatti per cui è causa, era tesserato della società Pol. Succivo, di cui era Direttore Sportivo. Quest’ultima società militava in un altro campionato e quindi non aveva alcun interesse diretto in ordine all’esito della suindicata gara U.S. Gricignano Calcio – A.S. Giovani Recale del 14 marzo 2004, valevole per il Campionato Regionale di Promozione 2003/2004. L’iniziativa del sig. Dell’Aversana non poteva quindi in alcun modo favorire la società, di cui era tesserato. A questo punto sorge spontanea la domanda del perché il sig. Dell’Aversana abbia posto in essere un tale censurabile comportamento, che, in caso contrario, non avrebbe alcuna logica spiegazione. Tale interrogativo trova una puntuale risposta, esaminando tutti gli atti di causa, da cui si evince che il sig. Dell’Aversana, oltre ad essere legato da vincoli di amicizia all’allenatore del G. Recale, Stellato Francesco, è il fratello di un dirigente del Gricignano, che espletava le funzioni di Direttore Sportivo della società medesima. Tali circostanze dimostrano inequivocabilmente la sussistenza della responsabilità presunta dell’U.S. Gricignano, che, contrariamente all’assunto del suo difensore, nel caso di specie non è meno grave di quella oggettiva, in quanto ha coinvolto un tesserato di altra società, militante in altro campionato, al fine di conseguire un beneficio derivante dall’inficiamento della regolarità della gara U.S. Gricignano Calcio – A.S. Giovani Recale del 14 marzo 2004, facendo valere il rapporto di parentela del sig. Dell’Aversana Gennaro con altro soggetto, tesserato della stessa U.S. Gricignano. D’altronde, l’art. 6, comma 4, C.G.S. prevede espressamente che, in caso di accertamento di responsabilità oggettiva o presunta della società, il fatto sia punito con le sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettere f), g), h) ed i), a seconda della gravità e non del titolo di responsabilità (oggettiva o presunta). Resta infine da esaminare la posizione della società Pol. Succivo, che, in base alle suesposte considerazioni, va prosciolta da ogni addebito, in quanto l’iniziativa del sig. Dell’Aversana Gennaro si è svolta ad insaputa della società di appartenenza, che - si ripete - non poteva perseguire alcun beneficio dalla sua condotta, militando in altra categoria. Le conclusioni della Procura Federale vanno quindi rigettate per le imputazioni a carico della società Pol. Succivo, mentre vanno invece accolte nei confronti della società U.S. Gricignano Calcio e di Dell’Aversana Gennaro, per i motivi sopra riferiti. Le sanzioni richieste appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati, preordinati ad impedire il regolare svolgimento della gara con illeciti comportamenti, che hanno provocato malumori diffusi, anche di persone estranee alla vicenda, come il presidente D’Inverno e tifosi di altre squadre, venuti a conoscenza degli illeciti comportamenti posti in essere dagli indagati. Né va sottaciuta la circostanza dei reiterati comportamenti antisportivi della società U.S. Gricignano, così come si evince dalla delibera di questa C.D. in pari data, in relazione alla gara U.S. E. Zupo – U.S. Gricignano Calcio del 17.03.2004 dello stesso Campionato. Infine resta una vicenda a parte, esulante dal presente procedimento, ma ad esso connessa, della quale questa C.D. è venuta a conoscenza solo adesso con l’esame di tutti gli atti del presente procedimento. Nella precedente seduta dell’8 ottobre 2004, preliminarmente è stata esaminata l’eccezione, prospettata dai difensori della società U.S. Gricignano Calcio e di Dell’Aversana Gennaro, ai quali i loro assistiti avevano comunicato di aver ricevuto soltanto la mattina dello stesso 8 ottobre 2004 l’avviso di convocazione, con conseguente lesione del diritto di difesa. Questa C.D. ha accolto l’eccezione ed ha rinviato all’udienza del 22 ottobre 2004 per il prosieguo della trattazione, per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa. Successivamente, nelle more delle due sedute, sono pervenuti al Comitato Regionale Campania gli avvisi di ricevimento delle due raccomandate, indirizzate al signor Dell’Aversana Gennaro, con cui si comunicava l’avviso di convocazione. Tali ricevute, attestanti la data di spedizione del 23 settembre 2004 dall’ufficio postale di Napoli 50 – corso Meridionale, riportano il timbro circolare dell’ufficio postale di Succivo dell’8 ottobre 2004 come data di ricezione, ma presentano una palese cancellazione, con inchiostro bianco, della firma dell’incaricato della distribuzione. Questa C.D. ritiene necessario disporre la trasmissione degli atti alla procura federale per gli accertamenti ritenuti necessari al fine di chiarire tale ulteriore vicenda, adottando le eventuali determinazioni di propria competenza ed interessando, ove se ne ravvisino agli estremi, i competenti organi anche della giustizia ordinaria, al fine dell’individuazione di eventuali responsabili. P.Q.M. DELIBERA a) di infliggere le seguenti sanzioni: - al Dell’Aversana Gennaro (art. 6, commi 1 e 2; art. 1, comma 1, del C.G.S.) l’inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; - alla società U.S. Gricignano Calcio (art. 9 comma 3; art. 1, comma 1, del C.G.S.) la penalizzazione di punti quattro, di cui due da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004 ed i residui due punti, ritenuta l’inefficacia della sanzione per la stagione 2003/2004, da scontare nella stagione 2004/2005; b) di prosciogliere la Pol. Succivo da ogni addebito; c) di trasmettere gli atti, indicati in motivazione, alla Procura Federale, per le determinazioni di propria competenza.
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