COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 25 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: – SIG. MELESE SILVIO, PRESIDENTE SOCIETÀ E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1, C.G.S.); – SIG. ZANFAGNA SEVERINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1, C.G.S.); – SIG. AQUILANTE ANDREA, PRESIDENTE SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1, C.G.S.); – SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3, C.G.S.); – SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3, C.G.S.).

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 25 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DI: - SIG. MELESE SILVIO, PRESIDENTE SOCIETÀ E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1, C.G.S.); - SIG. ZANFAGNA SEVERINO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1, C.G.S.); - SIG. AQUILANTE ANDREA, PRESIDENTE SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 6, COMMI 1, 2 E 6; ART. 1, COMMA 1, C.G.S.); - SOCIETÀ U.S. E. ZUPO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3, C.G.S.); - SOCIETÀ U.S. GRICIGNANO CALCIO (ART. 2, COMMA 4; ART. 6, COMMA 3; ART. 9, COMMA 3, C.G.S.). La C.D., letto l’atto di deferimento del Procuratore Federale, prot. 185/19PF/EF/MM del 21/07/04, a carico delle società e dei tesserati, di cui all’epigrafe; preso atto della sua stessa delibera della riunione del 5.08.2004, pubblicata sul C.U. del C.R. Campania, n. 13 del 7.08.2004, con la quale, tra l’altro, la Commissione, ritenendo fondata l’eccezione relativa alla mancata notifica al sig. Zanfagna Severino, da parte della Procura Federale, dispose lo stralcio della posizione procedurale del predetto Sig. Zanfagna Severino, con rinvio degli atti alla Procura Federale, per gli adempimenti conseguenziali di sua competenza; letto il successivo atto di deferimento del Procuratore Federale, prot. 478/19PF/EF/MM del 9.09.2004, in esito alla richiamata riunione del 5.08.2004 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania; letta, infine, la delibera della C.A.F. del 13.09.2004, pervenuta al C.R. Campania in data 22.09.2004, con la quale è stato disposto l’annullamento della citata delibera di questa C.D., con rinvio degli atti a questa C.D. per nuovo esame di merito, in relazione alla gara U.S. E Zupo – U.S. Gricignano Calcio del 17.03.2004, valevole per il campionato Regionale di Promozione 2003/2004; verificata la regolare costituzione delle parti, rileva quanto segue: il presente procedimento trae origine dalla denunzia, presentata all’Ufficio Indagini ed al C.R. Campania dal sig. Tanania Salvatore, di comportamento antiregolamentare della società E. Zupo Teano, la quale, allo scopo di favorire la società U.S. Gricignano Calcio, avrebbe volutamente, al 41° del secondo tempo della gara in questione, sul risultato di 1 a 1, effettuato la sostituzione tra il calciatore Squillacioti (classe 85) con il calciatore De Iorio (classe 80), contravvenendo alla normativa sull’impiego dei calciatori “giovani” e determinando la conseguenziale vittoria a tavolino a favore della società Gricignano Calcio. In via preliminare, le parti sollevavano tre eccezioni. La C.D., esaminate le suddette eccezioni preliminari prospettate dalle parti, osserva quanto segue: Per quanto concerne l’asserita nullità del procedimento per la mancanza di un nuovo atto di deferimento della Procura Federale, tale eccezione non appare fondata. Al riguardo, si rileva che la delibera della C.A.F. del 13.09.2004 ha disposto l’annullamento della precedente delibera di questa Commissione Disciplinare del 5 agosto 2004, depositata in data 7 agosto 2004 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale della Campania n. 1 del 7 agosto 2004 ed il rinvio degli atti a questa C.D. per un nuovo esame di merito. Non avendo la C.A.F. disposto il rinvio degli atti alla Procura Federale per un nuovo provvedimento di deferimento, appare proceduralmente legittimo l’atto di contestazione di questa C.D. in data 3 settembre 2004, trasmesso alle parti, che ricostruisce puntualmente tutte le varie fasi della vicenda e dà espressamente atto delle contestazioni, di cui le parti sono chiamate a rispondere nei termini indicati dalla suindicata della C.A.F. del 13 settembre 2004. Né può trovare accoglimento l’eccezione sollevata dalle parti, in ordine alla violazione dell’art. 27, comma 8, C.G.S., in ragione della presunta conclusione delle indagini oltre il termine della stagione sportiva 2003/2004, nella quale i fatti erano stati denunciati. Infatti, dalla documentazione risulta che l’ultimo atto posto in essere dall’Ufficio Indagini, finalizzato all’accertamento dei fatti, è stato regolarmente e tempestivamente compiuto entro la stagione sportiva di riferimento. Il termine del compimento delle indagini, previsto dall’art. 27, comma 8 C.G.S., è distinto e non può essere confuso con la comunicazione delle conclusioni delle indagini agli interessati, che risulta invece disciplinato dal successivo art. 28, comma 5, C.G.S. Né merita accoglimento l’eccezione prospettata in data odierna dagli avvocati del sig. Severino Zanfagna e del sig. Gennaro Dell’Aversana, in ordine alla genericità dei capi di imputazione dell’atto di deferimento a carico dei loro assistiti. In proposito, si osserva che la lettura coordinata, sia della motivazione che delle conclusioni finali dell’atto di deferimento, dimostra che la società E. Zupo risponde a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, mentre l’US Gricignano risponde a titolo di responsabilità presunta, come ribadito dallo stesso sostituto Procuratore Federale, nel corso della seduta. Ascoltati tutti i testimoni presenti in aula, sentiti altresì i sigg. ri Zanfagna Severino e Melese Silvio, il sostituto Procuratore Federale concludeva con l’affermazione della responsabilità di tutti i deferiti e con la richiesta d’irrogazione delle seguenti sanzioni: sig. Silvio Melese, presidente della società E. Zupo, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; sig. Andrea Aquilante, presidente della società Gricignano Calcio all’epoca dei fatti, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; sig. Severino Zanfagna, dirigente accompagnatore della società U.S. Gricignano Calcio, inibizione per la durata di anni tre e mesi sei; U.S. E. Zupo, penalizzazione di quattro punti, da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2004/2005; U.S. Gricignano Calcio, penalizzazione di quattro punti, da scontare nel Campionato della stagione sportiva 2003/2004, tranne che la sanzione risultasse inefficace, nella quale ipotesi da scontare nel corso del Campionato 2004/2005. I difensori tutti, con articolate motivazioni, chiedevano il proscioglimento per i propri assistiti, per inadeguatezza probatoria, oltre a ribadire le eccezioni formulate in precedenza, mentre l’avvocato della società Gricignano chiedeva, preliminarmente, dichiararsi la nullità del procedimento per intrinseca contraddizione tra la richiesta di condanna a carico del sig. Aquilante e l’imputazione di responsabilità presunta per la società Gricignano medesima. In subordine, lo stesso chiedeva il proscioglimento dei suoi assistiti e, comunque, in ulteriore subordine, l’applicazione dell’art. 3 C.G.S. Tutto ciò premesso, la C.D., letti gli atti di indagine nonché gli atti ufficiali e le memorie depositate dalle parti in causa, osserva: da tutto quanto emerso nel corso dell’intera istruttoria, ovvero dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini, dalle dichiarazioni del Commissario di Campo e dalle testimonianze raccolte, i fatti di causa sono sicuramente dimostrativi di un evidente illecito sportivo per cui il deferimento, così come contestato dal sig. Procuratore Federale, deve essere accolto, essendo emersi nel corso delle indagini elementi univoci di responsabilità a carico delle parti deferite. Come si è già visto nella parte motiva della presente decisione, la vicenda consiste nella sostituzione effettuata al 41° del secondo tempo, durante la gara E. Zupo – U.S. Gricignano Calcio, sul risultato di 1 a 1, del calciatore Squillacioti (classe 85) con il calciatore De Iorio (classe 80). Tale sostituzione è stata effettuata in violazione della normativa sull’impiego di calciatori “giovani”. Tale vicenda avrebbe potuto essere conseguenza di un errore compiuto dall’allenatore della squadra U.S. E. Zupo, se, invece, le circostanze che di seguito si illustreranno, non dimostrassero, senza ombra di dubbio, che essa è stata la conseguenza di un’intenzionale volontà tesa a danneggiare la società U.S. E. Zupo e, obbiettivamente, a favorire la società Gricignano Calcio. Infatti, la sostituzione non è avvenuta in circostanze tranquille e normali, ma è stata la conclusione di una serie di comportamenti anomali e pubblici da parte dell’allenatore della predetta squadra, U.S. E. Zupo, e del suo dirigente accompagnatore. Essi, a bordo campo, hanno avuto un contrasto molto acceso che si è concluso con l’allontanamento dal campo dell’allenatore e con la sostituzione incriminata del calciatore, effettuata da parte del dirigente accompagnatore. Le dichiarazioni rese sia dall’allenatore sig. Tabacchino, sia dal dirigente accompagnatore, sig. Zanfagna, non appaiono credibili, perché l’allenatore prima di andarsene avrebbe avuto tutto il tempo (n.d.r. si ricorda che si era a fine gara) di provvedere direttamente e personalmente alla sostituzione. Va sottolineato, ancora, che la sostituzione in questione, proprio perché effettuata quattro minuti prima della fine della gara, difficilmente avrebbe avuto una spiegazione plausibile nella speranza di cambiare il risultato della gara. Si consideri, altresì, che la squadra dello Zupo giocava “in casa”, innanzi ai propri sostenitori, i quali non avrebbero apprezzato un’eventuale perdita di tempo con la sostituzione in questione. Gli addebiti mossi sia alla società Zupo che alla Società Gricignano ed ai loro rappresentanti sportivi risultano confermati dalle dichiarazioni rese dal Commissario di Campo all’Ufficio Indagini, secondo cui egli aveva notato, poco tempo prima della sostituzione incriminata, precisamente intorno al 41° del secondo tempo, una discussione piuttosto animata tra il dirigente accompagnatore dello Zupo e l’allenatore. Dopo di che, l’allenatore aveva lasciato il campo e si era diretto negli spogliatoi passandogli davanti. Ancora più illuminante è la dichiarazione, sempre del predetto Commissario di Campo, relativa a quanto avvenuto in sua presenza negli spogliatoi subito dopo la partita. Infatti, mentre vi era un clima di grande calma, lo aveva molto meravigliato l’aver notato il dirigente del Gricignano già pronto con il reclamo scritto avverso il risultato, di cui egli in quel momento non conosceva i motivi e che avrebbe conosciuto soltanto in seguito. Anche le dichiarazioni rese dallo Zanfagna non hanno trovato conferma con quelle rese dall’allenatore; infatti, quest’ultimo gli aveva dato “indicazioni di sostituire un giocatore del 1985 con uno del 1986 ed uno grande per uno grande”, mentre il dirigente accompagnatore aveva disposto diversamente. Le spiegazioni rese dallo Zanfagna per tale comportamento non sono credibili, in quanto è evidente che l’allenatore avesse dato indicazioni precise sul nome del giocatore da sostituire (del 1985) e sul nome del sostituto (del 1986), che trovavasi in panchina. Infatti, come è a tutti noto, non tutti i giocatori rivestono gli stessi ruoli (portiere – difensore – centrocampista – attaccante) e, quindi, l’allenatore non poteva, al fine del tipo di gioco che voleva far svolgere alla squadra in quel momento, aver genericamente fatto un indicazione di sostituzione con riferimento alle date di nascita. Infine, si fa presente che non è ipotizzabile una estraneità della società Gricignano alla ben poco commendevole vicenda: in primis, in ragione del principio del “cui prodest”; in secondo luogo, considerato il reiterarsi dei comportamenti antisportivi della società medesima, come si evince dalla delibera di questa C.D., in relazione alla gara, dello stesso Campionato, Gricignano – G. Recale del 14/03/04. Tutto ciò premesso, le conclusioni della Procura Federale vanno quindi sostanzialmente accolte per i motivi sopra riferiti ed appaiono congrue. P.Q.M. DELIBERA le seguenti sanzioni: sig. Zanfagna Severino (E. Zupo): inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei; sig. Melese Silvio (E. Zupo): inibizione da ogni attività per la durata di anni tre e mesi sei;
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it