COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 28 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS PANZA – GARA VIRTUS PANZA/PRO S.GIORGIO DEL 10.10.2004 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo proposto e visti gli atti ufficiali, rileva che il calciatore Romano Emanuele, (Virtus Panza), reagiva ad un calcio subito dal massaggiatore avversario colpendo quest’ultimo con uno schiaffo al volto. A voler considerare la provocazione subita dal Romano, così come esposto nel reclamo, nulla giustifica un comportamento violento da parte di un giovane calciatore, in un Campionato, quale quello di Attività Mista, finalizzato proprio alla formazione, non solo tecnica, ma anche sportiva, di tutti i partecipanti. Pertanto equamente commisurata risulta la decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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