COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 28 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS PANZA – GARA VIRTUS PANZA/PRO S.GIORGIO DEL 10.10.2004 – ATT. MISTA La C.D., letto il reclamo proposto e visti gli atti ufficiali, rileva che il calciatore Romano Emanuele, (Virtus Panza), reagiva ad un calcio subito dal massaggiatore avversario colpendo quest’ultimo con uno schiaffo al volto. A voler considerare la provocazione subita dal Romano, così come esposto nel reclamo, nulla giustifica un comportamento violento da parte di un giovane calciatore, in un Campionato, quale quello di Attività Mista, finalizzato proprio alla formazione, non solo tecnica, ma anche sportiva, di tutti i partecipanti. Pertanto equamente commisurata risulta la decisione del Giudice Sportivo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 28 ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C/MARE FIVE – GARA C/MARE FIVE / OLIMPIA ISCHIA DEL 2.10.04 – C5 SERIE C1 La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Castellammare Five, relativo alla posizione di tesseramento del calciatore Catalano Mattia, nato il 2.11.1971, tesserato a favore della società Olimpia Ischia, rileva che lo stesso è infondato. Invero, da informazioni assunte presso l’Ufficio Tesseramento, come da nota del 12.10.2004, si evince che il Catalano Mattia risulta tesserato per la società Olimpia Ischia a decorrere dal 20.09.2004, anteriore alla data in cui si è disputata la gara oggetto del reclamo, per cui egli aveva pieno titolo a partecipare alla gara, di cui al reclamo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo, disponendo l’addebito della tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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