COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Coppa Italia Dilettanti RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA EBOLITANA / AGROPOLI DEL 27/10/04

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Coppa Italia Dilettanti RECLAMO EBOLITANA 1925 – GARA EBOLITANA / AGROPOLI DEL 27/10/04 Il G.S., letto il reclamo ritualmente preannunciato e proposto, rileva nel merito che lo stesso è fondato e, pertanto, meritevole di accoglimento. La società reclamante si duole che alla gara in epigrafe abbia partecipato il calciatore Barone Antonio, nella squadra dell’Agropoli, sebbene in corso di squalifica. Orbene, esperiti gli opportuni accertamenti si rileva che il calciatore Barone Antonio è stato squalificato per una gara, da scontare in gare di Coppa Italia, come pubblicato sul C.U. n. 30 del 14/10/04 pag. 468, e senza scontare la punizione sportiva ha preso parte alla gara de qua. Per tali motivi, in accoglimento del reclamo; DELIBERA di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 alla società Agropoli, nonché l’esclusione dalla competizione de qua. Nulla per la tassa non versata.
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