COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 novembre 2004Delibere della Commissione DisciplinareRECLAMO CASTEL S. GIORGIO – GARA AUDAX SALERNO / CASTEL S.GIORGIO DEL 10.10.04 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTEL S. GIORGIO – GARA AUDAX SALERNO / CASTEL S.GIORGIO DEL 10.10.04 – PROMOZIONE La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è infondato. Invero, il calciatore Celano Angelo, n. 24.2.1988 (tesserato dal 3.9.2004), risulta regolarmente tesserato a favore della società Audax Salerno, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento in data 26.10.2004. Per quanto attiene la sua posizione di “giovane”, non in possesso di autorizzazione, questa C.D. deve precisare un suo precedente indirizzo, formato ai sensi del combinato disposto degli artt. 31 e 34 C.G.S., osservato con uniformità, fino alla decisione assunta in occasione della delibera pubblicata sul C.U. n. 73 del 22.4.2004, peraltro riguardante la gara Audax Salerno/Campagna del 28.3.04. Tale decisione, tuttavia, è stata modificata dalla C.A.F., in accoglimento dell’appello proposto dalla S.S. Campagna, come da decisione pubblicata sul C.U. n. 49/C (riunione del 10.5.2004). Pertanto, in ossequio all’indirizzo dell’organo di competenza superiore ed al fine dell’uniformità dell‘indirizzo giurisprudenziale, DELIBERA di ritenere regolare la partecipazione alla gara del calciatore Celano Angelo nato il 24.2.1988, ancorché privo di specifica autorizzazione, ma ultrasedicenne, alla data di partecipazione alla gara; ordina l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società Castel San Giorgio.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it