COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 novembre 2004Delibere della Commissione DisciplinareRECLAMO TORRE ORSAIA – GARA NEMEA SAPRI VIBOVILLA / TORRE ORSAIA DEL 9.10.04 – 1^ C.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 40 dell’11 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TORRE ORSAIA – GARA NEMEA SAPRI VIBOVILLA / TORRE ORSAIA DEL 9.10.04 – 1^ C. La C.D., letto il reclamo avanzato dalla società Torre Orsaia; preso atto delle controdeduzioni della società Nemea Sapri Vibovilla, pervenute in data 3.11.2004; letti gli atti del fascicolo di ufficio e sentito personalmente il Presidente della società ricorrente, rileva che, in data 6 ottobre 2004, la società Nemea Sapri Vibovilla ha informato il Comitato Regionale Campania dell’indisponibilità del campo di Vibonati per la disputa della gara Nemea Sapri Vibovilla/Torre Orsaia, in programma per il giorno 10.10.2004, per lavori di ristrutturazione degli impianti in atto. Con la stessa nota, la società ha richiesto di poter anticipare la gara al giorno di sabato 9 ottobre ore 15.30 sul campo comunale di Sapri. Con pubblicazione sul C.U. n. 27 del 7.10.2004, il Comitato, in accoglimento dell’istanza, ha disposto l’anticipazione della gara sul campo comunale di Sapri per il giorno 9.10.2004, alle ore 15.30. Il giorno 8 ottobre 2004 il Comune di Sapri, a mezzo del messo comunale, ha notificato alla società Nemea Sapri Vibovilla, in persona del Presidente, la comunicazione di mancato accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’utilizzazione del campo Italia di Sapri delle partite casalinghe del campionato di Prima Categoria per la stagione sportiva 2004/2005, presentata in data 6 ottobre 2004. Il giorno 9 ottobre 2004 le squadre e l’arbitro, presentatesi sul campo, non hanno avuto modo di accedervi per mancata apertura e assenza del custode. Il Presidente della società Nemea Sapri Vibovilla ha sottoscritto una dichiarazione autografa, in relazione alla mancata autorizzazione da parte del Comune. Il Comune di Sapri, attraverso l’assessore al ramo, ha rappresentato formale doglianza al Comitato, per l’accoglimento dell’istanza di autorizzazione allo svolgimento della gara sul proprio campo, pur in assenza di rituale autorizzazione. Su ricorso della società Nemea Sapri Vibovilla, il G.S. ha disposto la ripetizione della gara. Avverso la delibera del G.S. ha proposto reclamo la società Torre Orsaia, per i motivi illustrati nel reclamo medesimo e che da qui abbiansi per integralmente trascritti. Alla luce di tutto quanto innanzi, ritiene questa Commissione che la richiesta di trasferimento della gara, prodotta dalla società Nemea Sapri Vibovilla per l’anticipazione della data di disputa, è irrituale, in quanto avrebbe dovuto essere sorretta, preventivamente, da formale autorizzazione scritta da parte dell’Ente proprietario del campo: nella fattispecie, del sindaco di Sapri. Nell’occasione, non solo l’autorizzazione non è stata mai concessa, ma addirittura il Comune di Sapri l’ha espressamente negata. Indipendentemente dal momento della notificazione, a questo punto assolutamente inconferente ai fini della presente delibera, la società Nemea Sapri Vibovilla avrebbe dovuto informare tempestivamente e con ogni mezzo, anche a mezzo fax, il Comitato e la società avversaria dell’inesistente e poi negata autorizzazione, avendo l’onere di provvedere con i propri mezzi ad assicurare la sussistenza di tutti i mezzi tecnici per la disputa della gara, a norma dell’art. 55 NOIF. In mancanza, devesi ritenere responsabile della mancata disputa della gara e destinataria della sanzione conseguente. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo avanzato dalla società Torre Orsaia e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata delibera del G.S., di infliggere alla società Nemea Sapri Vibovilla la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa reclamo, non versata.
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