COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AMOROSI – GARA AMOROSI / SP. TORRECUSO DEL 2.10.2004 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO AMOROSI – GARA AMOROSI / SP. TORRECUSO DEL 2.10.2004 – 1^ CAT. La C.D., esaminati gli atti del fascicolo ed il reclamo avanzato alla società Amorosi, nonché le deduzioni di controparte, pervenute tempestivamente, rileva: l’obiezione sull’improprio indirizzo, utilizzato dalla società reclamante, è superata dalla circostanza che le controdeduzioni siano pervenute nei termini a questa Commissione Disciplinare, con il che è dimostrato che la società Sporting Torrecuso abbia avuto piena e tempestiva conoscenza del reclamo. Per quanto attiene, invece, al rilievo sulla certezza della legittimazione del ricorrente, sollevato dalla parte resistente, la C.D. prende atto, anche sulla base della recente, ma ormai consolidata, giurisprudenza della C.A.F., che il reclamo sia stato proposto su foglio intestato, recante il timbro distintivo della società e che sia stato sottoscritto, in ogni sua facciata, da persona legittimata, come si evince ictu oculi da una verifica del modello di censimento della società. Superate le eccezioni di natura formale, nel merito deve affermarsi che il reclamo debba trovare accoglimento. Invero, alla gara ha partecipato i calciatori Palladino Pierantonio e Simeone Rocco (rispettivamente nn. 2 ed 8 della distinta di gara della società Sporting Torrecuso), che, squalificati per cumulo di ammonizioni nella scorsa stagione sportiva, come da C.U. n. 52 del 5.02.2004, non avevano scontato la sanzione, per via della rinuncia, alle gare successive, da parte della società di appartenenza, Calcio Cerreto Sannita. Poiché la sanzione, ai sensi dell’art. 17, n. 5, C.G.S., non si considera scontata se la società di appartenenza del calciatore (o dei calciatori) rinuncia alla disputa della relativa gara, il gravame si è perpetuato a carico della società di nuova appartenenza dei due calciatori in argomento. Di conseguenza, la partecipazione alla gara da parte dei due calciatori deve considerarsi irregolare, per cui questa C.D. deve infliggere la punizione sportiva della perdita della gara, di cui all’epigrafe, a carico della società Sporting Torrecuso, con il punteggio di 0-3. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo, disponendo la punizione sportiva della perdita della gara, a carico della società Sporting Torrecuso, con il punteggio di 0-3; nulla dispone per la tassa, non versata.
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