COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. ANASTASIA – GARA JUVENTUDE STABIA/S. ANASTASIA DEL 17.10.04 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S. ANASTASIA – GARA JUVENTUDE STABIA/S. ANASTASIA DEL 17.10.04 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Sant’Anastasia, rileva che lo stesso è fondato. Va premesso che nel referto arbitrale viene chiaramente segnalata la presenza del Commissario di Campo, quale testimone diretto degli episodi descritti nel rapporto del direttore di gara. Questa Commissione Disciplinare, dunque, ha disposto la convocazione del Commissario di Campo. Dall’audizione è conseguita una sostanziale derubricazione delle incolpazioni a carico del dirigente della società, sig. Antonio Mollo, e della responsabilità, sul piano oggettivo, della società Sant’Anastasia. La testimonianza del Commissario di Campo è risultata di assoluta puntualità e precisione nella descrizione effettiva della vicenda. Appare conforme a giustizia, dunque, rivalutare le sanzioni sulla base della ricostruzione dei fatti, così come accertati da questa C.D. P.Q.M. DELIBERA di ridurre l’ammenda ad € 150,00 e di ridurre l’inibizione a carico del sig. Antonio Mollo a tutto il 31 dicembre 2004.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it