COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PELLEZZANO 2000 – GARA PELLEZZANO / PANDOLA DEL 24.10.04 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO PELLEZZANO 2000 – GARA PELLEZZANO / PANDOLA DEL 24.10.04 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Pellezzano, rileva che lo stesso è inammissibile. Invero, la società reclamante ha inviato copia del reclamo, indirizzata alla società Pandola, a persona fisica non registrata nel censimento della società medesima e ad indirizzo non corrispondente a quello depositato dalla nominata società. Oltretutto, il destinatario della raccomandata rimessa dalla società Pellezzano 2000 ha provveduto a rimettere, con propria lettera, a questa C.D. il reclamo erroneamente ad esso destinatario spedito. Infine, la stessa società Pandola ha segnalato di non aver mai ricevuto copia del reclamo (del quale era venuta a conoscenza attraverso la lettura del Comunicato Ufficiale n. 36 del 4 novembre 2004 del C.R. Campania, sul quale era stata pubblicata la delibera del Giudice Sportivo, che provvedeva alla trasmissione degli atti a questa C.D.). Va, dunque, preso atto che la società Pellezzano 2000 ha spedito il reclamo ad indirizzo non corrispondente a quello reale della società Pandola, non consentendo alla società destinataria del reclamo di poter eventualmente controdedurre; precisato che l’errore di spedizione configura violazione della prescrizione, di cui all’art. 29, n. 5, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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