COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TAMBASO ROBERTO CALC.A.C.CAPRIOLI, TAMBASCO VITO CALC.A.C. CAPRIOLI E DELLA SOCIETÀ A.C.CAPRIOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 18 novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE A CARICO DEL SIG. TAMBASO ROBERTO CALC.A.C.CAPRIOLI, TAMBASCO VITO CALC.A.C. CAPRIOLI E DELLA SOCIETÀ A.C.CAPRIOLI La C.D., letti gli atti del fascicolo di ufficio; esaminata la richiesta di deferimento, formulata dalla Procura Federale in data 8.7.2004, nei confronti dei calciatori Tambasco Roberto e Tambasco Vito, nonché della società A.C. Caprioli; verificata la regolarità e tempestività della notifica dell’atto di contestazione, recapitata a mezzo raccomandata A.R. in data 15.10.2004, in osservanza della delibera di questa C.D. del 5.8.2004, pubblicata sul C.U. n. 13 del 7.8.2004 del C.R. Campania; sentite le conclusioni rassegnate dal rappresentante della Procura Federale, presente all’odierna udienza, il quale, considerato il comportamento antiregolamentare dei calciatori Tambasco Roberto e Tambasco Vito, che non hanno osservato l’invito formalmente ricevuto più volte dall’Ufficio Indagini a rendere il prescritto interrogatorio, ha chiesto la commutazione della sanzione di giorni 45 di squalifica per ciascun calciatore e l’ammenda di € 100/00 a carico della società Caprioli, per responsabilità oggettiva; rilevato che nessuna, tra le persone convocate, è comparsa, né tra i calciatori, né in rappresentanza della società Caprioli; tanto premesso, osserva: in via preliminare e pregiudiziale, va dichiarata: 1) la contumacia dei calciatori Tambasco Roberto e Tambasco Vito, nonché della società Caprioli, in quanto non comparsi, nonostante avessero ricevuto regolare e tempestiva notificazione dell’atto di deferimento, con l’invito a comparire all’odierna udienza; 2) il non luogo a procedere nei confronti dei convenuti e della società Caprioli, in relazione alla denunzia avanzata dalla società Avles Lustra con lettera del 13.2.04, non essendo emersi elementi di oggettiva responsabilità all’esito delle indagini condotte dall’Ufficio. In via principale, va dichiarata l’accertata responsabilità, per tabulas, dei calciatori Tambasco Roberto e Tambasco Vito, per non avere osservato il doveroso comportamento di collaborazione, essendosi sottratti all’invito, ricevuto in via formale e ripetutamente dall’Ufficio Indagini, e, quindi, la corrispondente responsabilità oggettiva della società, a causa del comportamento osservato dai propri iscritti, in violazione del precetto, di cui all’art. 1, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di infliggere ai calciatori Tambasco Roberto e Tambasco Vito la sanzione della squalifica per giorni 45 dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul C.U. ed, a carico della società Caprioli, l’ammenda di € 100/00 (cento/00).
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