COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 2 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TURBINE C. ITALIA – GARA FRIGNANO/TURBINE C.I. DEL 13.11.04 – C/5 SERIE C1

COMITATO REGIONALE CAMPANIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 49 del 2 dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO TURBINE C. ITALIA – GARA FRIGNANO/TURBINE C.I. DEL 13.11.04 – C/5 SERIE C1 La C.D., letto il reclamo della società Turbine Club Italia, rileva che lo stesso è privo del timbro sociale e non risulta redatto su carta intestata della società, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Pertanto, è mancato uno dei requisiti essenziali, prescritti ad substantiam per la validità del reclamo. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e di addebitare la relativa tassa, non versata.
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