COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DOTOLO CALCIO – GARA GIFRA MONTECALVO / DOTOLO CALCIO DEL 20.04.2006 – 3ª CAT. C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DOTOLO CALCIO – GARA GIFRA MONTECALVO / DOTOLO CALCIO DEL 20.04.2006 – 3ª CAT. C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Dotolo Calcio, rileva che lo stesso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento e della Segreteria del C.R. Campania, mentre i calciatori: Gelormini Francesco, n. 6.07.1974; Chiancone Fernando, n. 11.06.1986; Auciello Nicola, n. 20.02.1970; Fanini Giuseppe, n. 31.03.1966; Iorillo Piergiovanni, n. 9.04.1990; Sorrentino Gerardo, n. 21.08.1977; Santosuosso Massimiliano (e non Massimo come segnalato), n. 7.05.1979; D’Agostino Luigi, n. 16.05.1968; Fierro Luca (e non Lucas come segnalato), n. 14.07.1983; Pagliaro Antonio (e non Magliaro come segnalato), n. 13.07.1988 e Iorillo Gerardo (e non Iorilo come segnalato), n. 14.01.1982, risultano regolarmente tesserati, a favore della società Gifra Montecalvo, con decorrenza tutti da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame; il sig. Fierro Felice (dirigente accompagnatore ufficiale) è regolarmente censito per la società Gifra Montecalvo; viceversa, i calciatori Cardillo Antonio, n. 28.06.1989 e Blundo Igino, n. 3.04.1989 risultano essere svincolati dalla società Ariano Irpino dal 16.12.2005 e, pertanto, non tesserati per la società Gifra Montecalvo, per cui, alla data del 30.4.2006, hanno preso parte alla gara oggetto del reclamo in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo proposto, di infliggere alla società Gifra Montecalvo, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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