COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CIR GOMME S.C. – GARA CIRGOMME / PRATER CLUB DEL 5.04.2006 – 3^ CAT. C.P.NAPOLI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CIR GOMME S.C. – GARA CIRGOMME / PRATER CLUB DEL 5.04.2006 – 3^ CAT. C.P.NAPOLI La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, ha partecipato alla gara del 5.04.2006 il calciatore Muscettola Giuseppe dell’A.S. Prater Club Napoli, il quale aveva subito la squalifica per due giornate, quale calciatore espulso dal campo, nella gara del 2.04.2006 Palivar /Pater Club Napoli. Pertanto, egli non avrebbe potuto partecipare alla gara in questione in considerazione della squalifica inflitta e non scontata, oltretutto come sanzione automatica (la cui prima giornata avrebbe dovuto essere espiata in occasione della prima gara ufficiale immediatamente successiva, che era, per l’appunto, quella di cui al reclamo in esame), in ragione dell’espulsione dal terreno di gioco. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.S., di infliggere alla società Pater Club Napoli la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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