COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MILUGI SINUESSA – GARA REAL S.CASTRESE / MILUGI SINUESSA DEL 29.04.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MILUGI SINUESSA – GARA REAL S.CASTRESE / MILUGI SINUESSA DEL 29.04.2006 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Milugi Sinuessa in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare del calciatore Fiorenza Valerio, visti gli atti del fascicolo, preso atto della comunicazione della segreteria del C.R. Campania, ne rileva l’inammissibilità, in quanto risulta che il reclamo stesso è stato sì inviato alla controparte, ma a persona diversa in quanto il numero di telefax depositato al C.R. Campania, dalla società Real San Castrese, all’atto del censimento 21.09.2005 risulta essere 0823/707393. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l‘esatta comunicazione alla società controparte, a mezzo telefax e/o a mezzo plico raccomandata come prescritto dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), in violazione della precisa prescrizione, di cui all’art. 29, commi 5 e 9 del C.G.S., Il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, come proposto dalla società Milugi Sinuessa, dispone l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it