COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 8 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. SIMEONE GUIDO PRESIDENTE A.C. CERVINARA, SIG. ROMANO GAETANO DIRIGENTE A.C. CERVINARA E DELLA SOCIETÀ A.C. CERVINARA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 8 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA A CARICO DEL SIG. SIMEONE GUIDO PRESIDENTE A.C. CERVINARA, SIG. ROMANO GAETANO DIRIGENTE A.C. CERVINARA E DELLA SOCIETÀ A.C. CERVINARA Va premesso che, con nota del 3.5.2006, il Presidente del C.R. Campania ha attivato il deferimento disciplinare a carico del Presidente e del Dirigente, sig. Gaetano Romano, della società A.C. Cervinara, per violazione degli artt. 1 e 3 del Codice di Giustizia Sportiva (comportamento non corrispondente all’obbligo di correttezza: in via specifica, frasi offensive e lesive nei confronti del Presidente del Comitato Regionale e del C.R. Campania); che i fatti, di cui al deferimento, concernono frasi senza dubbio lesive dell’onorabilità del Presidente del C.R. Campania e di tutto il Comitato; che le frasi de quo non sono state smentite dai soggetti deferiti; che le parti interessate, regolarmente convocate e ritualmente avvertite, non hanno prodotto alcuna memoria difensiva e non sono comparse a quest’udienza, per giustificare, se possibile, o smentire quanto riportato dagli organi di stampa. Tanto premesso, questa Commissione Disciplinare ritiene fondata la contestazione e giudica corrispondenti alla gravità delle espressioni utilizzate le sanzioni, di cui al dispositivo seguente. P.Q.M. DELIBERA di infliggere le seguenti sanzioni: al Presidente della A.C. Cervinara, sig. Guido Simeone, ed al Dirigente della medesima società, sig. Gaetano Romano, l’inibizione di mesi dodici, ai sensi dell’art. 14, comma 1, dell’art. 25, comma 4 e dell’art. 40, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; a carico della società A.C. Cervinara l’ammenda di € 500,00, per responsabilità diretta (dichiarazioni del proprio Presidente) ed oggettiva (dichiarazioni del nominato Dirigente), ai sensi dell’art. 13, comma 1, C.G.S.
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