COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 8 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. FORTITUDO PONTE V. e U.S. CASALVELINO (per esclusione per quarta rinuncia), – POL. MONTECALVO e U.S. S.ANDREA (per mancata partecipazione), IN ORDINE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (ATTIVITÀ MISTA), per violazione dell’art. 58, comma 1, N.OI.F.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 8 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PRESIDENTE C.R. CAMPANIA – A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. FORTITUDO PONTE V. e U.S. CASALVELINO (per esclusione per quarta rinuncia), – POL. MONTECALVO e U.S. S.ANDREA (per mancata partecipazione), IN ORDINE AL CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES (ATTIVITÀ MISTA), per violazione dell’art. 58, comma 1, N.OI.F.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il deferimento del Presidente del C.R. Campania a carico delle società in epigrafe, alle quali è stata contestata la violazione dell’art. 58, n. 1, N.O.I.F., non avendo preso parte, p,er la stagione sportiva 2005/2006, al Campionato Regionale Juniores, o essendo state da esso escluse; preso atto che il C.R. Campania ha pubblicato, già sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 (rispettivamente, per i Campionati di Eccellenza e Promozione, alle pagg. 15 e 18) constatato che non è pervenuta alcuna memoria difensiva nei termini; rilevato che, effettivamente, nessuna delle società deferite ha preso parte al Campionato Regionale Juniores 2005/2006 (nell’ambito del C.R. Campania, intitolato Campionato Regionale di Attività Mista); preso atto che nessuna delle società deferite ha fornito giustificazione in merito; constatato che le relative sanzioni pecuniarie, come pubblicate sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2005, sono prescritte fino ad euro 5.200,00 per le società di Eccellenza e fino ad euro 4.100,00 per le società di Promozione; ritenuto di dover provvedere, per le società che non hanno portato a termine il Campionato in argomento, nel rispetto della prescrizione di cui al C.U. n. 1 del 1° luglio 2005, ad infliggere sanzioni pecuniarie integrative, rispetto alle precedenti ammende, relative alle singole rinunce a gare; P.Q.M.
DELIBERA
di irrogare alla società Fortitudo Ponte Vitulano di Eccellenza (esclusa, per quarta rinuncia, alla quattordicesima giornata), l’ammenda di euro 2.000,00; alla società Pro Calcio S.Tommaso di Promozione (esclusa, per quarta rinuncia, alla quinta giornata, ovvero con la partecipazione ad una sola gara) euro 2.300,00; alla società U.S. Casalvelino di Promozione (esclusa, per quarta rinuncia, alla venticinquesima giornata, ovvero ad una giornata dalla conclusione), l’ammenda di euro 500,00; alle società Pol. Montecalvo ed U.S. S.Andrea di Promozione (che non hanno partecipato ad alcuna gara) l’ammenda di euro 2.500,00.
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