COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 8 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO JUNIORES ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – CAMPIONATO ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO)
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 109 del 8 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO PRESIDENTE DEL C.R.C. A CARICO DELLE SOCIETÀ DI PRIMA CATEGORIA CHE NON HANNO PARTECIPATO ALL’ATTIVITÀ GIOVANILE OBBLIGATORIO (CAMPIONATO JUNIORES ORGANIZZATO DAL C.R. CAMPANIA – L.N.D. – CAMPIONATO ALLIEVI E/O GIOVANISSIMI, ORGANIZZATI DAL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO)
La C.D., letto il C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, che riporta la prescrizione della L.N.D., a carico delle società del Campionato di Prima categoria, dell’obbligo di partecipare, con una propria squadra, al Campionato Juniores (o di Attività Mista), organizzato dal C.R. Campania della L.N.D., o, in alternativa, ad uno dei due campionati (categoria Allievi e/o Giovanissimi) organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico, come dal dettato dell’art. 32 del Regolamento della L.N.D., riportato sul richiamato C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, alle pagg. 19 e 20; ritenuto che la disposizione in argomento contempla il deferimento obbligatorio, da parte del Presidente del C.R. Campania, nonché la necessitata sanzione pecuniaria di euro 500,00 a carico di ciascuna società, che non abbia osservato la prescrizione medesima; letto l’atto di obbligato deferimento, proposto dal Presidente del C.R. Campania in data 19.05.2006; tenuto conto che è stato ritualmente rimesso il conseguente atto di contestazione, in via formale, da parte di questa Commissione Disciplinare, alle società risultate inadempienti, di seguito elencate: Agropoli Brad, Atletico Atellano, Atletico San Potito Ultra, Boys Piazzolla Futura, Bruxianum, Caloralburni, Campoli M.T., Cardito, Casale Maccabei, Centro Storico Salerno, Circolo Acli Pietramelara, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, F.Petrella Grazzanise, Falchi Rossi, Football Club Paolisi, Forza e Coraggio, G.C.Santangiolese, Il Lupo, Intercampania, Irpinia Teora, Macedonia, Liberatore Bulzariello, Lioni Rocco Rosamilia, Monte di Procida, Montecorvino Pugliano, N.C. Camigliano Calcio, Napoli Centrale Piscinola, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nuova Boys Marano, Nuova Pol. Titerno, Pannarano, Perdifumo, Pietrastornina, Real Casalbuono, Real Contrada, Real S.Egidio, Real Serino, Real SGL Sannio, Real Suessola, S.Agata Irpina, San Valentino, Sassano Calcio, Scisciano, Torre Orsaia, Victoria Real Bagnese, Vigor S.Paolo Belsito, Villa San Nicola, Virtus Siamese e Vis Ponticelli; considerato che, nei termini prescritti, sono pervenute deduzioni a difesa delle società Casale Maccabei, Atletico S.Potito Ultra, G.C. Santangiolese, Cardito, Real Casalbuono, Juventude Stabia, Real Suessola, Montecalvo, Nuova Pol. Titerno, Intercampania; ritenuto che non sono emersi elementi utili a sostegno delle sollevate eccezioni, o cause impeditive per forza maggiore (C.U. n. 1 dell’1.07.2005, pagg. 19 e 20): ……… omississ ………. “le società che presenteranno istanza di dispensa e che non avranno ricevuto, entro il 30 settembre 2005, la relativa comunicazione di concessione, dovranno considerarsi non dispensate dall’obbligo in argomento”; P.Q.M.
DICHIARA
le società innanzi elencate, responsabili della violazione delle disposizioni regolamentari, di cui all’art. 32 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, riportato sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2005 del C.R. Campania, alle pagg. 19 e 20; di conseguenza,
DELIBERA
di irrogare, a carico di ciascuna delle società del Campionato Regionale di Prima Categoria, come di seguito elencate: Agropoli Brad, Atletico Atellano, Atletico San Potito Ultra, Boys Piazzolla Futura, Bruxianum, Caloralburni, Campoli M.T., Cardito, Casale Maccabei, Centro Storico Salerno, Circolo Acli Pietramelara, Civitella 93, Club Battipaglia Calcio, Comprensorio Basso Cilento, F.Petrella Grazzanise, Falchi Rossi, Football Club Paolisi, Forza e Coraggio, G.C.Santangiolese, Il Lupo, Intercampania, Irpinia Teora, Macedonia, Liberatore Bulzariello, Lioni Rocco Rosamilia, Monte di Procida, Montecorvino Pugliano, N.C. Camigliano Calcio, Napoli Centrale Piscinola, Neapolis, Nemea Sapri Vibovilla, Nuova Boys Marano, Nuova Pol. Titerno, Pannarano, Perdifumo, Pietrastornina, Real Casalbuono, Real Contrada, Real S.Egidio, Real Serino, Real SGL Sannio, Real Suessola, S.Agata Irpina, San Valentino, Sassano Calcio, Scisciano, Torre Orsaia, Victoria Real Bagnese, Vigor S.Paolo Belsito, Villa San Nicola, Virtus Sianese e Vis Ponticelli, la sanzione pecuniaria di euro 500,00.
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