COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ATL. ATELLANO RECLAMO VALENTE GARA VALENTE / ATL. ATELLANO DEL 12.2.2006 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO ATL. ATELLANO
RECLAMO VALENTE
GARA VALENTE / ATL. ATELLANO DEL 12.2.2006 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali; letta la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, pubblicata sul C.U. n. 70 del 23.02.2006, alla pag. 1770; letti i reclami presentati dalle due società in gara; preso atto delle controdeduzioni, prodotte dalla società Atl. Atellano in ordine al reclamo della società Valente; sentiti i rappresentanti delle due società; auditi l’arbitro della gara ed il Commissario di Campo, in via preliminare dispone la riunione dei due reclami, per connessione. Nel merito della vicenda, deve osservarsi che l’arbitro della gara ha evidenziato nel suo rapporto ufficiale che, a seguito dell’espulsione di un calciatore (Giustino Angelo, n. 5 della distinta ufficiale di gara) dell’Atl. Atellano, per doppia ammonizione, egli era stato “accerchiato da tutti i calciatori dell’Atellano”, che lo “strattonavano energicamente”, colpendolo “da tergo” ed offendendolo: in particolare, si segnalavano il capitano della squadra (Fiorillo Giovanni, n. 10 della distinta ufficiale di gara), che “afferrava il braccio” dell’arbitro con violenza, il calciatore n. 4, Belardo Antonio (vice capitano), che minacciava il direttore di gara in modo volgare e pesantemente intimidatorio, il massaggiatore, sig. Miscino Arnaldo e l’assistente di parte della società medesima, sig. Miscino Antonio. Infine, l’arbitro ha sottolineato, nel rapporto di gara, che, mentre i dirigenti della società ospitante (Valente) erano stati “cortesi e collaborativi”, il dirigente accompagnatore ufficiale della società Atl. Atellano “non ha collaborato assolutamente per facilitarmi il ripristino della gara, anzi anch’egli inveiva contro il sottoscritto”. L’arbitro ha ulteriormente precisato, nel referto, di non essere riuscito a riportare la situazione “alla normalità”, nonostante l’intervento dello “staff societario del Valente” e delle forze dell’ordine, per cui egli aveva sospeso la gara, ritenendo che fossero venuti “a mancare tutti i presupposti per il normale svolgimento” della gara medesima. Il Commissario di Campo, nel suo referto, ha sottolineato che, all’atto dell’espulsione, il già citato capitano dell’Atl. Atellano Fiorillo Giovanni “strattonava per il braccio l’arbitro”, il quale veniva circondato da “più giocatori dell’Atletico Atellano” e che “nello stesso momento si alzavano dalla panchina dirigenti e giocatori dell’Atletico”, i quali “si recavano in direzione dell’arbitro per protestare e far calmare i loro giocatori”. Infine, il Commissario di Campo ha puntualizzato che “nel rientrare negli spogliatoi giocatori e dirigenti dell’Atl. Atellano rompevano le porte dello spogliatoio ospiti e nello stesso tempo ingiuriavano con parolacce l’arbitro”. All’atto dell’audizione presso il Giudice Sportivo, il direttore di gara ha precisato di non aver provveduto “ad adottare ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti del tesserati, in quanto temeva per la propria incolumità”. Il Giudice Sportivo del C.R. Campania, con la delibera richiamata in premessa, ha disposto la ripetizione della gara, ritenendo che non sussistessero “le condizioni” per la sua “sospensione definitiva”; che “la presenza della forza pubblica… ed “il fattivo comportamento dei dirigenti locali avrebbero consentito all’arbitro di adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei più facinorosi, peraltro puntualmente identificati… appare evidente l’errore tecnico in cui è incorso il direttore di gara, cioè nel non aver neanche effettuato il tentativo di espellere i calciatori che avevano tentato di aggredirlo, pur esistendo le condizioni ambientali per adottare tali provvedimenti”. La società Valente, con proprio atto di ricorso, ritualmente proposto a questa C.D., previa acquisizione degli atti ufficiali di gara, ha impugnato la citata delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, contestandone la fondatezza, sia in fatto, sia in diritto e chiedendo a questa C.D. di infliggere, a carico della società Atl. Atellano, la punizione sportiva della perdita della gara, per “responsabilità da ascriversi esclusivamente alla Società ospite” medesima. La ricorrente ha motivato la propria richiesta sulla base della decisione arbitrale di sospensione della gara, dalla società Valente qualificata come “obbligata ed inevitabile”; inoltre, in ragione degli episodi verificatisi, che la società Valente ha ritenuto di “effettiva e ripetuta aggressione”, da parte dei tesserati dell’Atl. Atellano, ai danni dell’arbitro, mentre il Giudice Sportivo del C.R. Campania li aveva derubricati in “tentativo di aggressione”; infine, per via dell’asserita impossibilità di prosecuzione della gara con “piena indipendenza di giudizio” da parte dell’arbitro. Nelle proprie controdeduzioni al reclamo della società Valente, l’Atl. Atellano ha chiesto il rigetto del ricorso della società Valente, qualificando l’atteggiamento dei propri tesserati come “protesta accesa, ma non intimidatoria”, negando che si fossero verificati né aggressione, né tentativo di aggressione, né “alcuna spinta” ai danni dell’arbitro; ha evidenziato la presenza di “due carabinieri, che garantivano ed assicuravano l’incolumità dell’Arbitro”; ha sottolineato che “l’arbitro poteva benissimo espellere i calciatori che avevano assunto atteggiamento minaccioso”. Con atto separato, ritualmente formalizzato e proposto, la società Atl. Atellano ha prodotto ricorso avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, a carico della società medesima e dei suoi tesserati, in ordine alla gara in epigrafe, chiedendo “l’annullamento” (in via subordinata, la riduzione) delle seguenti sanzioni: la squalifica a carico del calciatore Fiorillo Giovanni; l’ammonizione a carico del calciatore Giustino Angelo; le inibizioni a carico del massaggiatore, sig. Miscino Arnaldo e del sig. Miscino Antonio (assistente di parte dell’arbitro); l’ammenda a carico della società. All’atto dell’audizione presso questa C.D.: l’arbitro ha ulteriormente precisato che avrebbe dovuto espellere dal campo quattro/cinque tesserati e che, nell’ipotesi che avesse proceduto a tali provvedimenti disciplinari, “non ci sarebbero state le condizioni necessarie al regolare svolgimento della gara ed alla tutela della incolumità” (del direttore di gara medesimo); il Commissario di Campo ha espresso il proprio parere che, se l’arbitro avesse proceduto ad “iniziare ad espellere un paio di calciatori, resisi responsabili dei primi comportamenti scorretti”, si sarebbero potute “ristabilire le condizioni per lo svolgimento della gara”. Orbene, in relazione alla quantificazione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo all’Atl. Atellano, va rilevato quanto segue: quanto al calciatore Fiorillo Giovanni, è da ritenere destituita di qualsiasi fondamento l’assunto della ricorrente, in ordine ad una presunta “contraddittorietà” (che, sul punto in questione, non sussiste neppure in misura minima) tra il rapporto arbitrale e quello del Commissario di Campo. Il primo, invero, riferisce che il calciatore gli “afferrava il braccio violentemente”, nel mentre protestava nei confronti del direttore di gara, mentre il C.C. precisa che il calciatore Fiorillo Giovanni “strattonava per il braccio l’arbitro”. È da aggiungere che la valutazione della condotta del calciatore deve necessariamente tener conto della sua qualità di capitano della squadra, il che, nella vicenda in esame, attesa la negatività accertata del suo comportamento, individua senza dubbio una circostanza aggravante. Quanto al massaggiatore ed all’assistente di parte dell’arbitro, non può farsi riferimento al referto del Commissario di Campo, che effettivamente presenta discordanze, rispetto a quello del direttore di gara: invero, come da consolidata giurisprudenza, nonché in ossequio alla logica elementare (il destinatario delle proteste e del comportamento negativo dei tesserati dell’Atl. Atellano e, dunque, il primo testimone diretto, era l’arbitro, non il C.C.), deve necessariamente conferirsi prevalenza assoluta alle indicazioni, di cui al referto arbitrale. D’altro canto, lo stesso rapporto del C.C., pur con espressioni diverse ed obiettivamente meno gravi, fa espresso riferimento alla circostanza che i dirigenti della società ospitata “si alzavano dalla panchina… si recavano in direzione dell’arbitro per protestare e per far calmare i loro giocatori”. Semmai, è da puntualizzare che il Commissario di Campo non ha operato un’espressa distinzione tra chi si era “alzato… per protestare” e chi, invece, “per far calmare i giocatori”. Quanto all’ammonizione a carico del calciatore Giustino Angelo, questa C.D. rileva che, effettivamente, essa debba essere depennata, in quanto assorbita nel provvedimento disciplinare di espulsione del calciatore “per doppia ammonizione” e, dunque, registrata per mero errore materiale. All’atto dell’audizione presso questa C.D., la società Atl. Atellano, nel ribadire la richiesta di conferma della decisione del Giudice Sportivo di primo grado (ovvero, di ripetizione della gara), ha rinnovato l’istanza di riduzione delle sanzioni a carico della società e dei tesserati, nonché la richiesta di annullamento dell’ammonizione a carico del calciatore Giustino Angelo. Orbene, nel mentre, per i motivi esposti, non può trovare accoglimento la richiesta di annullamento, o di riduzione, delle sanzioni a carico dei singoli tesserati, appare meritevole di adesione la richiesta di diversa commisurazione della sanzione pecuniaria, atteso che i fatti in esame hanno trovato puntuale corrispondenza nelle sanzioni a carico dei tesserati medesimi, con la sola eccezione (che deve essere sanzionata in giusta quantificazione) della non punibilità diretta delle persone non identificate, il che comporta l’esigenza di una sanzione per responsabilità oggettiva, che si ritiene equo individuare nell’ammenda di euro 150,00. All’atto della sua audizione presso questa C.D., la società Valente ha puntualizzato gli aspetti fondamentali del suo ricorso, finalizzato al conseguimento dell’esito della gara persa a carico della società controparte, sottolineando, in particolare, una circostanza aggravante, a carico dell’Atl. Atellano: ovvero che, dagli atti ufficiali di gara, si evince che l’arbitro fosse stato “colpito da tergo”. A parere di questa C.D., la complessa vicenda è articolata su alcuni aspetti essenziali: il fatto che, come evidenziato nella premessa della presente delibera, l’arbitro sia stato “accerchiato da tutti i calciatori dell’Atellano”, che lo “strattonavano energicamente”, colpendolo “da tergo” ed offendendolo; la circostanza aggravante, di rilevante significato tecnico-giuridico (pur sfuggito anche all’attenzione delle parti in causa), che i due calciatori dell’Atl. Atellano, che si sono segnalati per comportamento particolarmente scorretto, siano stati il capitano (Fiorillo Giovanni, n. 10) ed il vice capitano (Belardo Antonio, n. 4); che, di conseguenza, l’arbitro non avrebbe avuto alcuna possibilità di sollecitare l’intervento a sostegno del capitano e del vice capitano dell’Atl. Atellano, essendo essi i due calciatori di più negativo comportamento, tra quelli della società medesima; che non gli era, peraltro, possibile fare riferimento al dirigente accompagnatore ufficiale dell’Atl. Atellano, in quanto, come già sottolineato, “anch’egli inveiva contro” il direttore di gara. Quanto alla sussistenza delle condizioni ambientali e psicologiche, idonee al regolare (nonché, deve necessariamente aggiungersi: sereno) svolgimento della gara, non può che farsi riferimento al referto arbitrale, dovendo conferirsi assoluta prevalenza ad esso, rispetto a quello del Commissario di Campo (con le sottolineature e le precisazioni, precedentemente esposte in questa delibera), sia in ordine alla specifica competenza nel merito, sia per le diverse potestà ed attribuzioni, connesse alle due distinte figure, sia per la già cennata considerazione, che l’arbitro (e non il C.C.) sia da considerare testimone diretto di quanto occorsogli. Oltretutto, l’effettiva gravità delle minacce subite dal direttore di gara, ad opera dei tesserati dell’Atl. Atellano, può essere attestata e documentata esclusivamente dall’arbitro stesso, anche in ragione della distanza fisica del Commissario di Campo, rispetto al luogo di svolgimento degli episodi in esame. Non può ritenersi ininfluente, al riguardo, neppure la circostanza, sottolineata dallo stesso Commissario di Campo (e non dall’arbitro, che verosimilmente non era presente agli specifici fatti), che “nel rientrare negli spogliatoi giocatori e dirigenti dell’Atl. Atellano rompevano le porte dello spogliatoio ospiti e nello stesso tempo ingiuriavano con parolacce l’arbitro”. Invero, un cotale atteggiamento appare confermativo della turbolenza che agitava i tesserati dell’Atl. Atellano e che era, dunque, ben stata individuata dal direttore di gara, che, non a caso, ha precisato di aver omesso “ulteriori provvedimenti disciplinari nei confronti del tesserati, in quanto temeva per la propria incolumità”. Quanto all’impugnata delibera del Giudice Sportivo, va osservato: che “il fattivo comportamento dei dirigenti” della società Valente, del tutto evidentemente, nella specifica circostanza non può ritenersi sufficiente garanzia che l’arbitro potesse “adottare i provvedimenti disciplinari nei confronti dei più facinorosi”. L’encomiabile attivismo dei dirigenti ospitanti, invero, deve ritenersi meritoria circostanza a se stante: non a caso, essi non sono riusciti neppure ad impedire i segnalati atti di violenza dei tesserati dell’Atl. Atellano e neppure le minacce all’arbitro, al rientro negli spogliatoi. Non può, inoltre, ritenersi che, nell’occasione, l’arbitro sia incorso in un errore tecnico, “per non aver neanche effettuato il tentativo di espellere i calciatori che avevano tentato di aggredirlo, pur esistendo le condizioni ambientali per adottare tali provvedimenti”. Quanto al “tentativo” di espellere i calciatori, già si è sottolineato che, paradossalmente, l’arbitro non avrebbe potuto fare leva sulla collaborazione di alcuna delle tre figure che, per norma e per logica, avrebbero potuto supportarlo: il capitano; il vice capitano; il dirigente accompagnatore ufficiale. Quanto al tentativo di aggressione, deve propendersi per la tesi della società Valente, secondo la quale, nella circostanza, l’aggressione sia stata non potenziale, ma effettiva e reale, con aspetti di notevole gravità. In ordine alle “condizioni ambientali”, questa C.D. non condivide le conclusioni alle quali è pervenuto il Giudice Sportivo, per le considerazioni già ampiamente enunciate, alle quali va aggiunta quella – integrativa – che si riferisce alla precisazione arbitrale che, se avesse proceduto alle espulsioni di quattro/cinque persone, la situazione ambientale, per l’appunto, si sarebbe ulteriormente aggravata. L’assunto del Commissario di Campo, sul punto, deve essere giudicato meramente deduttivo ed, in ogni caso, subordinato – sotto il profilo della valenza diretta e della gerarchia delle fonti – rispetto al rapporto arbitrale. Tanto premesso, questa C.D. ritiene: in ordine al reclamo proposto dalla società Atl. Atellano, di respingerlo, quanto alle sanzioni a carico del calciatore Fiorillo Giovanni, del massaggiatore, sig. Miscino Arnaldo, e dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Miscino Antonio; di accoglierlo parzialmente, quanto alla sanzione pecuniaria, che si ritiene conforme ad equità ridurre ad euro 150,00; di accoglierlo, quanto alla richiesta di annullamento dell’ammonizione inflitta a carico del calciatore Giustino Angelo. In relazione al reclamo della società Valente, questa C.D. ritiene che esso debba essere accolto, per le esposte motivazioni, con la conseguenza che debba infliggersi, a carico della società Atl. Atellano, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, con il punteggio di 0-3. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo della società Atl. Atellano, di disporre l’annullamento della nona ammonizione, con rettifica del Comunicato Ufficiale della sua pubblicazione (n. 70 del 23.02.2006 del C.R. Campania), a carico del calciatore Giustino Angelo e la riduzione ad euro 150,00 della sanzione pecuniaria; di confermare le altre sanzioni a carico dei tesserati (calciatore Fiorillo Giovanni e dirigenti Miscino Arnaldo e Miscino Antonio); in accoglimento del reclamo della società Valente, di infliggere, a carico della società Atl. Atellano, la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, ex art. 12, comma 1, C.G.S.; nulla dispone in ordine alle due tasse reclamo, non versate.
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