COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.FELICE CAPRIGLIA – GARA NARDONE MARTINO / S.FELICE C. DEL 22.04.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO S.FELICE CAPRIGLIA – GARA NARDONE MARTINO / S.FELICE C. DEL 22.04.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo della società San Felice Capriglia, rileva che esso è inammissibile. Infatti, esso (presentato avverso le squalifiche a carico dei calciatori Picariello Raffaele, Romano Fabrizio e Spinello Danilo, nonché avverso l’inibizione a carico del sig. Picariello Guido e la sanzione pecuniaria a carico della società) è stato spedito in data 15.05.2006, ovvero ben oltre i termini temporali, prescritti dall’art. 42, comma 5, C.GS. (dieci giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 93 del 28.04.2006, con il quale sono state rese note le decisioni che si intendevano impugnare). La declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; ordina addebitarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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