COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CSEN PENISOLA SORRENTINA – GARA S.GIOVANNI BATTISTA / CSEN PENISOLA SORRENTINA DEL 30.10.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CSEN PENISOLA SORRENTINA – GARA S.GIOVANNI BATTISTA / CSEN PENISOLA SORRENTINA DEL 30.10.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 17.05.2006, con raccomandata n. 129456922813-2, ovvero di gran lunga oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S. (sette giorni dallo svolgimento della gara). La necessitata declaratoria d’inammissibilità preclude l’esame nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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