COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO META – GARA META / 3 SOCCER 2004 DEL 02.04.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO META – GARA META / 3 SOCCER 2004 DEL 02.04.2006 – 2^ CAT.
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Meta per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione irregolare del calciatore Francese Gianluca e dell’assistente di parte dell’arbitro, sig. Ranieri Francesco, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, i predetti, come dal C.U. n. 79 del 30.03.2006, pag. 2153, nella gara del 22.03.2006, venivano sanzionati dal Giudice Sortivo rispettivamente: il calciatore Francese, con la squalifica per due giornate di gara; l’assistente di parte dell’arbitro, sig. Ranieri Francesco, con l’inibizione a svolgere ogni attività, ai sensi dell’art. 14 C.G.S., fino a tutto il 22.09.2006. Poiché i suddetti hanno partecipato, non avendone titolo (in quanto ancora gravati dalla rispettiva sanzione), alla gara oggetto del reclamo, la società 3 Soccer 2004 deve essere sottoposta alle sanzioni previste dall’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
in accoglimento del reclamo della società Meta, di infliggere, a carico della società 3 Soccer 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettere a e b), C.G.S., la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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