COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare SPORTIVA REAL SOLOFRA – OLIMPIAKOS SIRIGNANO / REAL SOLOFRA DEL 26.03.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 112 del 15 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare SPORTIVA REAL SOLOFRA – OLIMPIAKOS SIRIGNANO / REAL SOLOFRA DEL 26.03.2006 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ne rileva l’infondatezza, atteso che non sussiste la lamentata, presunta posizione irregolare del calciatore Colucci Sebastiano della società Olimpiakos Sirignano. In particolare, è emerso che detto calciatore era stato squalificato per una gara a seguito di espulsione dal campo, in occasione della gara del 19.03.2006 (pubblicata sul C.U. n. 78 del 23.03.2006 del C.R. Campania, pag. 2074). Al caso di specie si applica il principio dell’automatismo della sanzione (di cui all’art. 14, comma 9, C.G.S., e di cui all’art. 41, comma 2, C.G.S.), in ragione del quale, anche senza declaratoria del Giudice Sportivo, la squalifica relativa alla prima giornata di gara debba essere scontata nella gara ufficiale immediatamente successiva a quella di disputa della gara che ha determinato la squalifica medesima. Orbene, in occasione della prima gara ufficiale successiva a quella dell’espulsione (Olimpiakos Sirignano – Sirignano del 22.03.2006), il calciatore Colucci Sebastiano non ha partecipato e non è stato inserito nella distinta ufficiale di gara. Di conseguenza, egli ha scontato la sanzione a proprio carico, atteso che la gara ha avuto un esito valido agli effetti della classifica e non si è configurata l’ipotesi di rinuncia della società di appartenenza del calciatore in esame. Non incide, invero, la circostanza che a carico della società Olimpiakos Sirignano sia stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara del 22.03.2006, in quanto la decisione del Giudice Sportivo è stata relativa all’impossibilità di prosecuzione della gara (in quanto la società Olimpiakos Sirignano, nel corso della gara medesima, è restata al di sotto del numero minimo – sette – di calciatori, prescritto ai fini della regolare disputa di una gara) e non all’ipotesi di rinuncia a gara, di cui all’art. 17, comma 5 (che sancisce che, “se la società rinuncia alla disputa di una gara alla quale il proprio calciatore non avrebbe potuto prendere parte per effetto di squalifica, la sanzione disciplinare non si ritiene eseguita”). Di conseguenza, il calciatore Colucci Sebastiano aveva titolo per prendere legittimamente parte alla gara in esame. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Solofra; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della reclamante.
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