COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS OPLONTI – GARA VIS OPLONTI / ANACAPRI DEL 25.02.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIS OPLONTI – GARA VIS OPLONTI / ANACAPRI DEL 25.02.2006 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, ne rileva l’infondatezza. Invero, con il reclamo in esame è stata impugnata la delibera del Giudice Sportivo del C.R. Campania, che, come dal C.U. n. 76 del 16.03.2006, pag. 2000, aveva inflitto gara persa, a carico della società ricorrente, Vis Oplonti, in ragione della partecipazione a gara del calciatore Borrelli Aniello, non avente titolo a prendervi parte e, dunque, rientrante nella previsione, di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. Invero, il calciatore Borrelli Aniello (n. 14 della distinta di gara), precedentemente impiegato, nella stessa gara, fin dal suo inizio, come assistente di parte dell’arbitro, non aveva titolo per prendere parte alla gara anche come calciatore, così come statuito dalle Decisioni Ufficiali F.I.G.C., di cui alla Regola 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio. Al riguardo, si riporta testualmente la Decisione n. 4: “Un calciatore che inizia la gara con funzioni di assistente di parte non può, nella stessa gara, partecipare al giuoco come calciatore (tale disposizione non ha valore per l’attività ricreativa e per le gare del Settore Giovanile e Scolastico). Per contro, un calciatore, che abbia già preso parte al giuoco, può essere incaricato delle funzioni di assistente di parte, purché non sia stato espulso”. Questa C.D., peraltro, non può attribuire alcuna rilevanza alla circostanza (non provata, né riferita dall’arbitro nel suo referto, ed in ogni caso ininfluente) che il direttore di gara abbia, eventualmente, assentito alla sostituzione di un calciatore inserito in distinta con altro calciatore (il Borrelli Aniello, per l’appunto), che fino a quel momento aveva svolto le funzioni di assistente di parte dell’arbitro. Per il vero, la determinazione della sostituzione di un calciatore (al di là del fatto che non sia stato provato l’assenso arbitrale) è facoltà e potestà riservata in via esclusiva alla competenza ed alla responsabilità della relativa società di appartenenza, né può ritenersi che l’arbitro possa svolgere funzioni di consulenza tecnico-giuridica. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Vis Oplonti.
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