COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CSEN PENISOLA SORRENTINA – GARA SANTA MARIA LA CARITA’ / CSEN PENISOLA SORRENTINA DEL 20.05.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 114 del 22 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CSEN PENISOLA SORRENTINA – GARA SANTA MARIA LA CARITA’ / CSEN PENISOLA SORRENTINA DEL 20.05.2006 - 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo, in via preliminare ne rileva l’inammissibilità, essendo stato esso proposto dalla società CSEN Penisola Sorrentina in violazione dei termini abbreviati per le ultime quattro giornate e per gli spareggi dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a Undici e di Calcio a Cinque (maschili e femminili) della L.N.D., così come statuiti dal C.U. n. 159/A della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 72 del 2.03.2006 del C.R. Campania. Invero, i richiamati termini abbreviati prescrivono il deposito del reclamo medesimo (a mezzo fax, a mano, o con altro mezzo idoneo), presso il C.R. Campania, entro le ore 12 del secondo giorno successivo a quello di disputa della gara, con contestuale invio di copia del reclamo (nel termine temporale innanzi indicato) alla società controparte. Il reclamo in esame, viceversa, è stato formalizzato con raccomandata postale in data 27.05.2006. La conseguenziale declaratoria di inammissibilità preclude l’esame del reclamo nel merito, nel rispetto di quanto statuito dal Codice di Giustizia Sportiva all’art. 29, commi 5 e 9. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società CSEN Penisola Sorrentina.
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