COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AIROLA RECLAMO MOLINARA RECLAMO SIG. FULVIO BOTTICELLA – CALCIATORE A.C. MOLINARA GARA MOLINARA / REAL AIROLA DEL 13.11.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL AIROLA RECLAMO MOLINARA RECLAMO SIG. FULVIO BOTTICELLA – CALCIATORE A.C. MOLINARA GARA MOLINARA / REAL AIROLA DEL 13.11.05 – 1^ CAT. La Commissione Disciplinare, con delibera, in ordine alla gara indicata in epigrafe, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 2 febbraio 2006 del C.R. Campania, alla pag. 1595 (che faceva seguito alla sua precedente delibera, pubblicata sul C.U. n. 52 del 20.12.2005 del C.R. Campania, alla pag. 1119), nel confermare alcune decisioni del Giudice Sportivo di primo grado del C.R. Campania, aveva disposto la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C., per gli accertamenti relativi a quanto, di seguito, stralciato testualmente dalla precedente, richiamata delibera di questa C.D.: “… l’individuazione del calciatore della società Molinara che aveva colpito l’arbitro (se Botticella Fulvio, o altro, indicato dal Botticella medesimo e non discolpato, nella propria audizione, dal Presidente della società Molinara medesima); al fine di una più precisa definizione delle responsabilità, peraltro in ogni caso gravi, a carico del calciatore Cirocco Giovanni della società Molinara; per l’individuazione delle responsabilità di ognuna delle due contendenti, in relazione alla sospensione della gara ed alle sanzioni determinate sul punto dal Giudice Sportivo”. Pervenuta, in data 20.06.2006, la relazione dell’Ufficio Indagini sugli accertamenti richiesti da questa C.D., sono state immediatamente disposte le conseguenziali convocazioni delle parti, con invito a produrre, se ritenuto utile, le proprie memorie. Delle tre parti in causa, la società Molinara non ha presentato alcuna memoria e non si è presentata, all’atto della discussione del reclamo; il calciatore Botticella Fulvio ha giustificato la propria impossibilità di presenza alla discussione del reclamo, con atto scritto, con il quale ha altresì confermato le proprie richieste, formalizzate nel reclamo; la società Real Airola, oltre a depositare, nei termini prescritti, un’articolata e motivata memoria, si è presentata alla convocazione disposta. Nella sua relazione, il Collaboratore dell’Ufficio Indagini ha sintetizzato gli aspetti essenziali delle audizioni da lui stesso disposte, precisando quanto segue: che il direttore di gara ha “confermato il contenuto del proprio referto… in particolare l’identificazione del Botticella, come l’autore dell’aggressione, escludendo che… fosse nelle sue vicinanze il portiere del Molinara, indicato dal Botticella come l’autore del fatto…”. Quanto alla sua decisione di sospendere la gara, il direttore di gara ha “ritenuto” di procedervi “allorché, per il coinvolgimento dei componenti delle due panchine nella rissa determinatasi, era risultata impossibile la prosecuzione…”. In ordine all’aggressione sofferta dall’arbitro, il calciatore D’Addona Patrizio, indicato dal Botticella come autore dell’episodio negativo, “proclamava la propria estraneità, giustificando l’accusa del compagno come un tentativo di sottrarsi alle sanzioni conseguenti al suo comportamento”. Per quel che concerne il calciatore Cirocco Giovanni della società Molinara, “anch’egli indicato dal direttore di gara come uno degli aggressori, negava l’addebito… riferiva che… in conseguenza di una spinta ricevuta, era finito addosso all’arbitro”. In relazione alla “rissa generale”, “… tutti i calciatori ed, altresì, il dirigente accompagnatore della squadra locale riferivano della partecipazione agli scontri di calciatori di entrambe le squadre ed, in particolare, il dirigente, dell’ingresso in campo delle persone presenti sulle panchine”. Infine, “… i tesserati dell’A.S.D. Real Airola riferivano di una situazione quasi normale”. La conclusione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini non ha lasciato adito a dubbi, o perplessità: “Dalle indagini esperite”, si legge invero nella relazione, “non emerge la possibilità di una ricostruzione dei fatti diversa da quella descritta dal direttore di gara… il rapporto del direttore di gara… particolarmente analitico e dettagliato in ordine allo svolgimento dei fatti che hanno portato alla sospensione della gara, nonché in ordine alle aggressioni subite… né… la ricostruzione degli eventi presenta vizi logici o incongruenze… Non emergono… elementi idonei a smentire la ricostruzione del comportamento del calciatore Cirocco… la ricostruzione degli eventi che emerge dalle dichiarazioni dei tesserati della società Real Aiola appare poco credibile e finalizzata, su di un canovaccio preordinato, a sollevarsi da ogni responsabilità… essa è inattendibile… per l’evidente illogicità… In conclusione… deve ritenersi la piena responsabilità dei calciatori Botticella e Cirocco e la pari responsabilità delle due società in ordine ai fatti determinanti la sospensione della gara”. Nella sua memoria, articolata sulla base della presa visione della relazione dell’Ufficio Indagini e dei suoi allegati, la società Real Airola ha sostenuto la “piena linearità logica e fattuale” delle dichiarazioni “rese all’Ufficio Indagini dai nostri tesserati”, mentre quelle dei tesserati “del Molinara risultano solo genericamente attestate sul coinvolgimento dei giocatori di entrambe le società… senza l’indicazione di neanche un nominativo dei nostri tesserati asseritamene coinvolti”. Inoltre, ad avviso della società Real Airola, l’arbitro avrebbe “evidenziato a carico dei tesserati del Real Airola solo un paio di atti di modestissima lesività… in modo isolato nell’ambito di una serie copiosa e progressivamente inarrestabile di comportamenti violenti degli avversari”, per cui essi si “connoterebbero… come una mera reazione istintiva ed episodica agli iniziali comportamenti aggressivi degli avversari, poi abbandonatisi ad un sempre più esagitato e diffuso contesto di atti violenti, offensivi ed intimidatori”. Da questa e da altre considerazioni, peraltro acutamente enunciate, la società Real Airola ha ritenuto di poter affermare la propria estraneità alla “rissa”. All’atto dell’audizione presso questa C.D., la medesima reclamante ha ribadito, in via sintetica, le enunciazioni e le motivazioni, di cui al reclamo e di cui alla richiamata memoria, sottolineando ancora una volta, in particolare, che gli stessi tesserati della società Molinara non hanno fatto espresso riferimento ad alcuno specifico tesserato del Real Airola, in ordine alla partecipazione alla “rissa”. L’esposizione dei fatti e la sintesi della corposa documentazione in essere comportano un esito necessitato, obbligato, della vicenda. Si consideri, al riguardo, che questa C.D. aveva trasmesso gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. con la finalità, espressamente enunciata nel testo della delibera del 30.01.2006, degli accertamenti utili a dirimere ogni possibile dubbio o perplessità. Sui punti sottoposti agli accertamenti medesimi, non si può che rinviare alla relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini. Orbene, essa, come evidenziato dagli stralci riportati in questa delibera, si appalesa chiara e categorica, in ogni caso idonea a neutralizzare ogni potenziale dubbio. La pur pregevole memoria difensiva della società Real Airola, nel rispetto della gerarchia delle fonti in ambito sportivo, non può essere considerata idonea a confutare la fonte privilegiata di prova, che si individua nel rapporto arbitrale e nelle sue successive dichiarazioni, rese per l’appunto all’Ufficio Indagini. Sotto il profilo della qualificazione come “rissa” dell’episodio cruciale della vicenda, gli accertamenti hanno evidenziato che, pur con una gradualità di responsabilità (non a caso rilevabile anche dalla circostanza che soltanto la società ospitante, Molinara, sia stata sanzionata con un’ammenda e che di ben diversa gravità siano stati i provvedimenti disciplinari a carico dei tesserati della medesima società Molinara), la partecipazione effettiva ad essa si è verificata anche per quel che riguarda i tesserati della società Real Airola. Ininfluente, al proposito, deve ritenersi la circostanza che essi non siano stati individuati in via specifica, in dettaglio. Invero, nella concitazione di una vicenda, quale quella in esame, appare assolutamente verosimile che i partecipanti ad una rissa all’interno di un campo sportivo vengano individuati per il colore della maglia, o della tuta, senza specifica necessità che lo siano anche per i rispettivi numeri di maglia. Non è fuori luogo puntualizzare, altresì, che la Commissione d’Appello Federale ha, sempre e coerentemente, stabilito e ribadito il principio, secondo il quale non possa certamente escludersi la responsabilità in ordine ad una rissa all’interno di un campo sportivo, in ragione del pur diverso grado e della pur distinta intensità della rispettiva partecipazione. Quanto, infine, alle sanzioni a carico dei singoli ed all’ammenda a carico della società Molinara, per tutte le motivazioni fin qui esposte sono risultate pienamente confermate nella loro effettiva sussistenza, né merita censura alcuna la loro quantificazione, come disposta dal Giudice Sportivo del C.R. Campania. P.Q.M. DELIBERA 1.1. di rigettare i tre reclami proposti, in tutte le loro richieste: in via specifica, di confermare la punizione sportiva della perdita della gara in esame, a carico di entrambe le società; di confermare le sanzioni disciplinari, come determinate dal Giudice Sportivo del C.R. Campania, a carico delle società e dei tesserati, come di seguito indicato: squalifica fino al 12.11.2008 a carico del calciatore Botticella Fulvio della società Molinara; squalifica fino al 12.11.2010 a carico del calciatore Cirocco Giovanni della società Molinara; ammenda di euro 250,00 a carico della società Molinara; di disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto delle società Real Airola e Molinara; di incamerare la tassa reclamo del calciatore Botticella Fulvio, nella misura versata di euro 65,00.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it