COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / BOYS NAPOLI DEL 17.12.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ANACAPRI – GARA ANACAPRI / BOYS NAPOLI DEL 17.12.05 – 2^ CAT. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto del sollecito alla decisione, formalizzato dalla reclamante e recapitato al C.R. Campania in data 12.06.2006, rileva: con l’atto, con il quale la società Anacapri ha impugnato l’inibizione a carico del proprio presidente pro-tempore, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 20.12.2005, alla pag. 1091, viene innanzitutto chiesto l’annullamento della sanzione a carico del sig. D’Esposito Aniello. Ebbene, la richiesta non può essere accolta, in quanto non supportata da elementi probatori idonei a smentire le risultanze dell’unico atto configurante fonte privilegiata di prova, ovvero il referto arbitrale di gara. Non possono, invero, essere qualificati documenti di prova né la relazione di servizio del Comando della Polizia Municipale di Anacapri, né la dichiarazione sottoscritta da un tesserato della società controparte, Boys Napoli, né l’autocertificazione del presidente inibito. Quanto alla relazione di servizio, innanzi accennata, essa, peraltro, fa riferimento alla circostanza che il firmatario dell’attestazione “dal piazzale aveva modo di seguire anche parte dell’incontro di calcio e… di non aver rilevato… nessun tipo di incidente”. Dalle esposte puntualizzazioni si deduce: da un lato, che non era stato seguito “tutto” l’incontro di calcio; dall’altro, che il fatto che il firmatario dell’attestazione non avesse “rilevato nessun tipo di incidente” non esclude, anche a voler prescindere dalle già espresse considerazioni, che si sia potuto verificare quanto refertato dal direttore di gara, in un frangente, o in una contingenza, che fosse comunque sfuggita al controllo (che, dichiaratamente, era stato non assoluto, ma parziale) del firmatario della relazione di servizio in parola. Ovviamente, a maggior ragione non possono essere giudicate idonee a smentire il rapporto arbitrale gli altri due atti, precedentemente indicati: la dichiarazione del tesserato della società Boys Napoli e l’autocertificazione del presidente della società Anacapri. Per quel che concerne la quantificazione della sanzione, la stessa reclamante riconosce che il suo presidente, sig. D’Esposito Aniello, avesse protestato durante la gara e fosse stato allontanato dal direttore di gara. Quanto all’episodio del “calcio alla gamba”, obiettivamente di rilevante gravità, che l’arbitro indica nel suo referto ufficiale come verificatosi a fine gara, la reclamante lo nega del tutto, sia nel testo del suo reclamo, sia tentando di supportare l’assunto con le cennate, due dichiarazioni. Deve peraltro considerarsi, sul punto, che nessuna attestazione sia stata rilasciata alla ricorrente società Anacapri da parte dei Carabinieri, nonostante la specifica richiesta, allegata in copia al reclamo. In ordine alla determinazione della sanzione disciplinare, questa Commissione Disciplinare giudica che, nel rispetto doveroso del principio dell’equa corrispondenza della pena all’effettiva gravità dell’infrazione commessa, debba procedersi ad una congrua riduzione dell’inibizione medesima. Invero, quanto alle minacce, esse non sono state – come, viceversa, sottolineato dal Giudice Sportivo di primo grado – caratterizzate da ripetitività, o reiterazione. L’insussistenza della reiterazione comporta, già di per sé, una riduzione della sanzione. Infine, quanto alla gravità del gesto di fine gara, la stessa descrizione operata dall’arbitro indica che esso non sia stato appesantito da violenza, configurandosi, semmai, come atto gravemente offensivo e pesantemente ingiurioso. Sulla base dell’enunciato approfondimento delle circostanze di fatto e delle conseguenziali responsabilità, questa C.D. ritiene di dover ridurre a tutto il 31.12.2007 l’inibizione a carico del più volte nominato sig. D’Esposito Aniello. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre al 31.12.2007 l’inibizione a carico del presidente della società Anacapri, sig. D’Esposito Aniello; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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