COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FUTANI CLUB – GARA FUTANI CLUB / SALENTO DEL 28.04.06 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO FUTANI CLUB – GARA FUTANI CLUB / SALENTO DEL 28.04.06 – 2^ CAT.
La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: il comportamento del calciatore Marra Davide della società Futani Club è da giudicare particolarmente grave e disdicevole, non soltanto in sé, ma anche in quanto esso ha determinato la negativa conseguenza, in stretto collegamento temporale e logico, come risulta dal referto arbitrale e del Commissario di Campo, di una “reazione multipla” da parte dei tesserati della società medesima. Peraltro, anche sotto il profilo delle responsabilità dirette e soggettive, i ripetuti “strattonamenti” ed una “testata sul sopracciglio destro”, che il direttore di gara addebita al nominato calciatore Marra Davide, configurano una peculiare negatività, che appare equamente e congruamente sanzionata dal Giudice Sportivo di primo grado. Le considerazioni della reclamante non trovano alcun conforto negli atti ufficiali di gara, né possono essere giudicate idonee a smentire, od anche a ridimensionare, gli atti ufficiali di gara, in via specifica il referto arbitrale. Non può accedersi, infine, alla richiesta di “confronto” con il direttore di gara, atteso che il contraddittorio con l’arbitro non solo non è consentito, ma è, anzi, categoricamente prescritto dal Codice di Giustizia Sportiva come incompatibile ed improponibile. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto; di disporre l’addebito della tassa reclamo sul conto della società Futani Club.
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