COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO STARS S. VINCENZO – GARA JUVE POGGIOMARINO / STARS S. VINCENZO DEL 12.02.06 – ATT. MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO STARS S. VINCENZO – GARA JUVE POGGIOMARINO / STARS S. VINCENZO DEL 12.02.06 – ATT. MISTA
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso deve essere rigettato. La reclamante si duole che alla gara abbia partecipato il calciatore Vorraro Francesco, nato il 18.11.1991, tesserato con la società Juve Poggiomarino, che essendo infraquindicenne, ovvero al di sotto del limite minimo d’età previsto (come dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2005, pag. 29, lettera c) per la partecipazione alle gare del Campionato di riferimento, non avesse titolo per prendere parte alla gara di cui al reclamo. Essa chiede, pertanto, l’applicazione dell’art. 12 comma 5 del C.G.S. Invero, questa C.D., deve prendere atto della pronuncia della C.A.F. sull’argomento, per un caso del tutto analogo a quello in esame (cfr gara Eclanese / MAS Avellino del 16.1.2006 del Campionato di Attività Mista, pubblicata sul C.U. n. 86 del 13 aprile u.s.). In relazione al caso appena citato la C.A.F., in esito ad un percorso controverso, con decisioni non sempre conformi, ha statuito che la partecipazione di calciatore “infraquindicenne” ad una gara del Campionato di Attività Mista sia punibile non con la perdita della gara, ma con la sanzione dell’ammenda a carico della società determinata in € 200,000 (ai sensi dell’art. 12 comma 6 del C.G.S.). P.T.M
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla Stars S. Vincenzo, che aveva chiesto la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Juve Poggiomarino; di infliggere alla società Juve Poggiomarino la sanzione dell’ammenda di € 200,00; di confermare il risultato di 2-1 acquisito sul campo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Stars S. Vincenzo
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