COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROBUR SAN VINCENZO FERRERI – GARA INTERCASERTANA / ROBUR SAN VINCENZO FERRERI DELL’11.02.06 – ATTIVITÀ MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROBUR SAN VINCENZO FERRERI – GARA INTERCASERTANA / ROBUR SAN VINCENZO FERRERI DELL’11.02.06 – ATTIVITÀ MISTA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che le doglianze della società Robur San Vincenzo Ferreri non sono conformi alle risultanze ufficiali. Invero, esperiti gli accertamenti presso il competente Ufficio Tesseramento del C.R. Campania e presso il Comitato Provinciale di Caserta della F.I.G.C. (quest’ultimo organo, per quel che concerne i calciatori tesserati con vincolo nell’ambito del Settore per l’attività giovanile e scolastica), è risultato che il calciatore Ventrone Agostino, nato l’11.01.1991, ed il calciatore Rolla (non Roma, come erroneamente indicato dalla reclamante) Marco, nato il 13.12.1991, sono tesserati, a favore della società Intercasertana, entrambi da data nettamente antecedente quella di disputa della gara, con il vincolo annuale della tessera di calciatori “giovani”; che i calciatori Lombardi Roberto Antimo, nato il 21.12.1980, e Santonastaso Saverio, nato il 22.7.1990, sono tesserati, a favore della società Intercasertana, con vincolo nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti, entrambi dal 27.10.2005, dunque da data di gran lunga antecedente il giorno di disputa della gara. Di conseguenza, la partecipazione alla gara da parte dei calciatori innanzi nominati deve ritenersi regolare. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Robur San Vincenzo Ferreri; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società medesima.
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