COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA CALCISTICA RIARDO – GARA N.C. RIARDO / CALCIO GIANO DEL 19.03.06 – 3^ CAT. CASERTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 115 del 29 Giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA CALCISTICA RIARDO – GARA N.C. RIARDO / CALCIO GIANO DEL 19.03.06 – 3^ CAT. CASERTA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva: la società N.C. Riardo ha proposto l’atto, con la finalità che venisse disposta la punizione sportiva della perdita della gara in esame, a carico della società Calcio Giano, in ragione della presunta partecipazione di persona non identificata, che la reclamante assume essere il presidente della società controparte, non avente titolo, in quanto inibito. Il direttore di gara, nel supplemento di referto, ha precisato di essersi avveduto, soltanto a fine gara, che l’assistente di parte dell’arbitro, in relazione alla società Calcio Giano, era stato sostituito da una persona fisica presente sì in panchina, ma non indicata nella distinta di gara. Sul punto, va osservato che la società N.C. Riardo non ha presentato alcuna riserva scritta, non ha provveduto ad alcuna segnalazione all’arbitro della gara, né si è resa in alcun modo parte diligente, per consentire di acquisire certezza in ordine all’identificazione della persona fisica, che aveva sostituito l’assistente di parte dell’arbitro. Sic stantibus rebus, non appare possibile l’accertamento di quanto asserito, peraltro a distanza di tempo dalla gara, dalla società reclamante. Non appare, altresì, compatibile con i principi dell’ordinamento sportivo una decisione così rilevante, quale quella in ordine alla regolare partecipazione ad una gara, sulla base di una mera presunzione, o dichiarazione di parte. Sotto il profilo sostanziale, deve aggiungersi che, se da un lato l’arbitro aveva ritenuto che la persona fisica subentrante, in quanto seduta in panchina, fosse stata preventivamente identificata, dall’altro lato l’impiego sostitutivo, quale assistente di parte, è consentito anche in relazione a persona fisica non preventivamente identificata. Nell’incertezza in ordine all’assunto della reclamante, non supportato da elementi probanti (l’onere della prova è a carico di chi accusa, non di chi si difende), deve disporsi il rigetto del reclamo in esame. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo della società Nuova Calcistica Riardo, con la conferma del risultato acquisito sul campo; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della medesima Nuova Calcistica Riardo.
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