COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 13 ottobre 2005 Delibera dellaCommissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 13 ottobre 2005 Delibera dellaCommissione Disciplinare RECLAMO S.GIORGIO DEL SANNIO RECLAMI CALCIATORI: BOVIO ANTONIO, ZAMPETTI GIACOMO, ZAMPETTI GIOACCHINO E ZOPPINO FERDINANDO GARA TEOREO MONTORO/ S.GIORGIO DEL SANNIO DEL 17.09.2005 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letti i cinque reclami indicati in epigrafe, ascoltata la società, sentiti i calciatori firmatari dei richiamati reclami, preliminarmente dispone la riunione, in ragione della connessione oggettiva, dei reclami medesimi. Nel merito, osserva: da un’attenta disamina del referto arbitrale, anche alla luce delle puntualizzazioni, di cui ai reclami, nonché di cui alle audizioni, si evidenzia che gli addebiti a carico dei tesserati in parola sono stati formulati in modo del tutto generico (“istigavano il pubblico”), senza indicazione precisa delle espressioni offensive, che i suddetti calciatori abbiano proferito nei confronti del pubblico della società antagonista. Ne consegue che i fatti verificatisi al termine della gara, pur rivestendo indiscutibile carattere antisportivo, non hanno i presupposti di gravità e di slealtà, tali da giustificare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che, di conseguenza, deve, nel rispetto di un’equa valutazione, essere ridotta. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di ridurre a tre giornate le squalifiche del Giudice Sportivo a carico dei calciatori Bovio Antonio, Zampetti Giacomo, Zampetti Gioacchino e Zoppino Ferdinando; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata dalla società; di disporre la restituzione delle singole tasse, versate dai calciatori, nella misura ridotta, prescritta dalla vigente normativa.
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