COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 13 ottobre 2005 Delibera dellaCommissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 30 del 13 ottobre 2005 Delibera dellaCommissione Disciplinare RECLAMO VAMES COSTRUZIONI – GARA VAMES COSTRUZIONI/CIRGOMME DELL’11.06.2005 – ATTIVITÀ AMATORI La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo avverso la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo a carico dell’allenatore, sig. Accurso Giovanni, preso atto delle numerose dichiarazioni autenticate, allegate al reclamo di parte, osserva: non è consentito, nell’ambito della giustizia sportiva, considerare le dichiarazioni dei tesserati, sia pure con firma autenticata, idonee a contrastare, con pari efficacia probatoria, quanto riportato nel referto arbitrale, documento al quale non può non riconoscersi la valenza di fonte privilegiata di prova. Tuttavia, a seguito di un attento esame del rapporto del direttore di gara, nonché degli atti del fascicolo, questa Commissione Disciplinare ritiene conforme ad un criterio di obiettiva valutazione ridimensionare la sanzione con una squalifica fino al 16.12.2007. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di ridurre al 16.12.2007 la squalifica a carico dell’allenatore, sig. Accurso Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it