COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 ottobre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 34 del 27 ottobre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GRICIGNANO CALCIO – GARA VITULAZIO / GRICIGNANO DEL 2.10.2005 – PROMOZIONE
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, la squalifica fino all’1.12.2005, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Nuzzo Giuliano, appare congrua in relazione al comportamento tenuto dal calciatore in questione. Le considerazioni esposte dalla reclamante non possono ridurre la gravità dell’episodio, che si è comunque configurato in un gesto non ammissibile, nei confronti del direttore di gara. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto dalla società ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.