COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 04 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 36 del 04 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FULGOR OCTAJANO – GARA FULGOR OCTAJANO / MECOBIL DEL 15.10.2005 – C/5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, dal referto arbitrale si rileva che il calciatore Pagano Davide, espulso per somma di ammonizioni, non solo ritardava l’uscita dal campo, con conseguente tardiva ripresa del gioco, ma reiterava insistenti proteste avverso il provvedimento disciplinare di espulsione dal campo. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it