COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL MACERONE C5 – GARA PEGASO QUARTO/REAL MACERONE DEL 15.10.2005 – C/5 SERIE C2 La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto il calciatore Foraro Luigi si è reso responsabile di grave violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Pertanto deve ritenersi congrua la sanzione inflitta, che risulta adeguata al comportamento tenuto in campo dal calciatore. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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