COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 38 del 10 novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO TRILEM NAPOLI - GARA PROFESSIONAL FUTSAL / TRILEM NAPOLI DEL 22.10.2005 – C/5 Serie C2
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che in calce all’atto di gravame non è apposta alcuna firma. Manca, quindi, un requisito essenziale dell’atto stesso, necessario a stabilirne la riconducibilità a soggetto legittimato alla proposizione dell’impugnativa. Ne consegue l’inammissibilità del reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; dispone addebitare la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.