COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTESARCHIO – GRA NUOVA TITERNO / MONTESARCHIO DEL 2.10.2005 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che lo stesso è inammissibile, in quanto, in violazione dell’art. 2 C.G.S. e dell’art. 34 C.G.S., non risulta agli atti prova dell’avvenuta comunicazione del reclamo, con le forme ed i tempi prescritti, alla società Nuova Titerno. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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