COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 43 del 18 novembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NOCELLETO – GARA G.C. SANTANGIOLESE / NOCELLETO DEL 2.10.2005 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. La reclamante si duole che la descrizione dei fatti, compiuta dal direttore di gara nel referto, sia esagerata, rispetto al comportamento del proprio dirigente sig. D’Onofrio Angelo, in occasione delle sue rimostranze verso le decisioni arbitrali. Pertanto, conclude per una revisione “oggettiva” della sanzione applicata dal Giudice Sportivo. Invero, questa Commissione, anche alla luce delle affermazioni rese in una memoria scritta dal Presidente della società Santangiolese, ha ritenuto di convocare l’arbitro al fine d’acquisire ulteriori chiarimenti. Il direttore di gara ha confermato tutti gli accadimenti refertati, precisando altresì che il sig. D’Onofrio si frapponeva alla sua persona, impedendo l’accesso allo spogliatoio e che, successivamente, il medesimo dirigente, per alcuni secondi, impediva la chiusura della porta dello spogliatoio. Pertanto, la C.D., alla luce di quanto affermato nel referto di gara e di quanto ribadito dal direttore di gara in sede d’audizione, ritiene equa e proporzionata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la relativa tassa, non versata, sul conto della società reclamante.