COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTREPIDA – GARA INTREPIDA / ATLETICO IRNO DEL 30.10.2005 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 44 del 24 novembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO INTREPIDA – GARA INTREPIDA / ATLETICO IRNO DEL 30.10.2005 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Difatti il referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – appare puntuale nella descrizione degli addebiti a carico del calciatore squalificato, mentre le argomentazioni proposte dalla società reclamante non possono essere considerate idonee a confutare quanto riportato nel rapporto del direttore di gara. Quanto alla congruità della sanzione, i due gravi gesti compiuti dal calciatore, ai danni di due calciatori antagonisti, risultano puniti in misura equa. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e di addebitare la tassa, non versata, sul conto della società.
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