COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GRAGNANO – COMPRENSORIO GELBISON / GRAGNANO DEL 23.10.05 – ECCELLENZA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO GRAGNANO – COMPRENSORIO GELBISON / GRAGNANO DEL 23.10.05 – ECCELLENZA
La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che, sebbene convocata, la società non presenziava innanzi alla Commissione. Invero, dalla lettura degli atti ufficiali si evince con chiarezza che a fine gara un gruppetto di sostenitori della società Gragnano entrava in campo, penetrava negli spogliatoi forzando un cancello ed aggrediva il massaggiatore della società locale. Tra questi tifosi i C.C. riconoscevano il sig. Cannavacciuolo Vincenzo, qualificatosi prima della gara come Presidente della società Gragnano, il quale colpiva un tesserato della società locale, facendolo cadere a terra. Poiché quanto riferito risulta dagli atti ufficiali, e, precisamente, dai referti dei Commissari di Campo, l’episodio va attribuito al Cannavacciuolo il quale per la qualifica di dirigente ricoperta deve essere adeguatamente sanzionato in quanto ha posto in essere fatti di inaudita gravità, e, pertanto, appare congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che viene confermata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo, confermando tutti i provvedimenti del Giudice Sportivo ed ordina addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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