COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALBANOVA – GARA F.PETRELLA GRAZZANISE / ALBANOVA DEL 30.10.2005 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALBANOVA – GARA F.PETRELLA GRAZZANISE / ALBANOVA DEL 30.10.2005 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla società Albanova per la presunta posizione irregolare del calciatore De Lucia Giovanni perché non tesserato per la società F.Petrella Grazzanise, rileva che il reclamo è fondato. Invero, il calciatore De Lucia Giovanni, nato il 23.4.1977, risulta tesserato per la società F.Petrella Grazzanise dal 4.11.2005, data successiva alla disputa della gara di cui in epigrafe. Pertanto, la società ha utilizzato il predetto calciatore nella gara del 30.10.2005 in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di infliggere alla società F.Petrella Grazzanise, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla per la tassa non versata.
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