COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PADULA – GARA COMPRENSORIO BASSO C. / PADULA DEL 23.10.05 – 1^ CAT. RECLAMO REAL CASALBUONO – GARA COMPRENSORIO BASSO CILENTO / REAL CASALBUONO DEL 19.10.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 46 del 01 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PADULA – GARA COMPRENSORIO BASSO C. / PADULA DEL 23.10.05 – 1^ CAT. RECLAMO REAL CASALBUONO – GARA COMPRENSORIO BASSO CILENTO / REAL CASALBUONO DEL 19.10.05 – 1^ CAT. La C.D., letti i reclami della società Padula e Real Casalbuono, riuniti per connessione (presunta posizione irregolare del calciatore Ciccarino Raffaele nato il 13.9.1982), rileva che gli stessi sono infondati. Invero, il calciatore Ciccarino Raffaele nato il 13.9.1982, risulta regolarmente tesserato per la società Comprensorio Basso Cilento dal 18.10.2005, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania in data 28.11.2005. Pertanto, lo stesso poteva essere utilizzato nelle gare de qua dalla società Comprensorio B.C.. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i reclami delle società Padula e Real Casalbuono, addebitando sui rispettivi conti, la tassa, non versata.
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