COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA OLEVANESE / EVOLI DEL 23.10.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO OLEVANESE ARIANO – GARA OLEVANESE / EVOLI DEL 23.10.2005 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo proposto dalla società Olevanese Ariano in riferimento alla gara in epigrafe e relativo alla posizione irregolare di calciatori, ne rileva l’inammissibilità (che preclude qualsiasi esame nel merito), in quanto esso è stato proposto oltre il termine di sette giorni, prescritto dall’art. 42, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Olevanese Ariano.
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