COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO SAN TAMMARO – GARA SAN TAMMARO / REAL ATELLANA DEL 20.11.2005 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO SAN TAMMARO – GARA SAN TAMMARO / REAL ATELLANA DEL 20.11.2005 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile (con conseguente preclusione di qualsiasi esame nel merito), in quanto non regolarmente notificato alla società Real Nuova Atellana Calcio. Invero, non risulta comprovato l’invio contestuale della copia dei motivi di reclamo alla controparte, come prescritto dall’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società San Tammaro; di disporre l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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