COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / VIRTUS S.GIUSEPPE DEL 13.11.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO MUGNANO – GARA MUGNANO / VIRTUS S.GIUSEPPE DEL 13.11.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato, in quanto la qualifica irrogata dal Giudice Sportivo al calciatore Landieri Giuseppe appare congrua in relazione alla condotta tenuta dal calciatore predetto, così come risultante dal referto arbitrale, il cui contenuto non è smentito, nella sostanza, dalla motivazione del ricorso. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il ricorso proposto dalla società Mugnano; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società.
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