COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO / AGROPOLI DEL 12.11.2005 – ATT.MISTA
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 48 del 09 Dicembre 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LAURINO – GARA LAURINO / AGROPOLI DEL 12.11.2005 – ATT.MISTA
La C.D., letto il reclamo della società Laurino avverso la squalifica inflitta fino al 2.4.2006 del calciatore Nese Giuseppe, per aver ingiuriato l’arbitro ripetutamente, nonché per avergli lanciato contro il pallone, a fine garfe, colpendolo alle spalle; rilevato che, dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dal calciatore, per cui la squalifica inflitta deve ritenersi proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo: dispone incamerarsi la tassa, previo addebito sul conto della società.
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