COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS VOLLA – GARA VIRTUS VOLLA / ARZANESE DEL 23.10.05 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 dicembre 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS VOLLA – GARA VIRTUS VOLLA / ARZANESE DEL 23.10.05 – ECCELLENZA La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che la società reclamante non ha dato seguito al preannuncio di reclamo con la produzione del ricorso rituale. Di conseguenza, è venuto a mancare il requisito essenziale per poter instaurare il giudizio davanti a questa Commissione. P.Q.M. DELIBERA addebitarsi la tassa, non versata, previo addebito sul conto della società Virtus Volla.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it