COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PORTICI 1906 – GARA ROCCHESE / PORTICI DEL 5.11.06 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PORTICI 1906 – GARA ROCCHESE / PORTICI DEL 5.11.06 – PROMOZIONE La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, il calciatore Barbarito Gaetano nato il 28.6.1965 è stato tesserato dalla società Rocchese in data 11.11.2005, come si evince dalla nota dell’Ufficio Tesseramento datata 9.1.2006 e, dunque, successivamente alla disputa della gara de qua. Pertanto, il suddetto calciatore, non essendo tesserato a favore della società Rocchese, all’atto della disputa della gara, non aveva titolo per prendere parte all’incontro in questione. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo, di comminare alla società Rocchese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3: nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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