COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA ACQUAVIVA CASERTA / VIRTUS RECALE DEL 19.11.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA ACQUAVIVA CASERTA / VIRTUS RECALE DEL 19.11.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, il calciatore Russo Giorgio, nato il 29.7.1981, risulta regolarmente tesserato, a decorrere dall’11.11.05, ovvero da data antecedente il giorno di disputa della gara in esame, a favore della società Acquaviva Caserta, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del Comitato, in data 9.1.2006. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo proposto ed ordina incamerarsi la tassa reclamo, non versata, mediante addebito sul conto della società.
Share the post "COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 58 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS RECALE – GARA ACQUAVIVA CASERTA / VIRTUS RECALE DEL 19.11.05 – 2^ CAT."